DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 886/1981 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Numero 886 Anno 1981 GU 02.02.1982 Codice 081U0886

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere.
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico:
Gli articoli 419 e 422, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali, annessa alla facolta' di medicina veterinaria, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 419. - La durata dei corsi e' fissata in due anni.
La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Il consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti previsti ed e' presieduto dal direttore della scuola.
Art. 422. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia;
2) fisiologia;
3) parassitologia e malattie parassitarie;
4) zoognostica, genetica ed etnografia;
5) alimentazione;
6) semeiotica medica e diagnostica di laboratorio;
7) anestesiologia.
2° Anno:
1) anatomia patologica con nozioni di tecnica necroscopica e diagnostica cadaverica e tossicologica;
2) radiologia;
3) ostetricia e ginecologia;
4) chirurgia;
5) malattie infettive;
6) patologia, clinica medica e terapia;
7) patologia degli animali di laboratorio e dei volatili da gabbia e da voliera.
I corsi teorici sono integrati da dimostrazioni ed esercitazioni pratiche e da seminari.
Per gli insegnamenti del secondo anno e' obbligatorio un periodo di frequenza ai fini dell'apprendimento nelle cliniche medica e chirurgica.