L'art. 22 dello statuto dell'Universita' di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980, n. 339, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, e' modificato nel modo seguente:
Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso, e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 33 dello statuto dell'Universita' di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 944, relativo alla scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva, e' modificato nel modo seguente:
Art. 33. - Il numero massimo degli allievi e' di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento per l'intero corso di studi.
Art. 3
#Comma 1
L'art. 43 dello statuto dell'Universita' di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 657, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, e' modificato nel modo seguente:
Art. 43. - Il numero massimo degli allievi e' complessivamente di ventisei iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 4
#Comma 1
L'art. 52 dello statuto dell'Universita' di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 944, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, e' modificato nel modo seguente:
Art. 52. - Il numero massimo degli allievi e' di ventiquattro per l'intero corso di studi.