Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e relativo regolamento;
Visto il regolamento per i servizi in economia del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 754;
Ritenuta l'opportunità di elevare i limiti di spesa indicati all'art. 1, ultimo comma, e all'art. 3, secondo comma, del predetto regolamento, nonchè di adeguare la predetta normativa al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1986;
Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
1. Il regolamento per i servizi in economia del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 754, è modificato come segue:
a) l'ultimo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Il limite massimo entro il quale potrà provvedersi in economia alle spese sopradette è stabilito in L. 24.000.000.";
"Il limite massimo entro il quale potrà provvedersi in economia alle spese sopradette è stabilito in L. 24.000.000.";
b) il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
"I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'Amministrazione centrale possono essere disposte direttamente dal consegnatario cassiere fino al limite di L. 400.000.";
"I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'Amministrazione centrale possono essere disposte direttamente dal consegnatario cassiere fino al limite di L. 400.000.";
c) le parole contenute nel primo comma dell'art. 7 "ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 6, ultimo comma, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718";
d) il secondo comma dell'art. 7 è soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CAPRIA, Ministro del commercio con
l'estero
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 21
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CAPRIA, Ministro del commercio con
l'estero
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 21