DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 343/1986 - Modificazioni agli articoli 1, 3 e 7 del regolamento per i servizi in economia del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 754.

Modificazioni agli articoli 1, 3 e 7 del regolamento per i servizi in economia del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 754.

Numero 343 Anno 1986 GU 12.07.1986 Codice 086U0343

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-05-24;343

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e relativo regolamento;
Visto il regolamento per i servizi in economia del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 754;
Ritenuta l'opportunità di elevare i limiti di spesa indicati all'art. 1, ultimo comma, e all'art. 3, secondo comma, del predetto regolamento, nonchè di adeguare la predetta normativa al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1986;
Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

#

Comma 1

1. Il regolamento per i servizi in economia del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 754, è modificato come segue:
a) l'ultimo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Il limite massimo entro il quale potrà provvedersi in economia alle spese sopradette è stabilito in L. 24.000.000.";
b) il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
"I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'Amministrazione centrale possono essere disposte direttamente dal consegnatario cassiere fino al limite di L. 400.000.";
c) le parole contenute nel primo comma dell'art. 7 "ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 6, ultimo comma, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718";
d) il secondo comma dell'art. 7 è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CAPRIA, Ministro del commercio con
l'estero
GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 21

Note

NOTE

Note alle premesse:
Il regio decreto n. 2440/1923 reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento di esecuzione è stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 718/1979 approva il regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato.

Nota all'art. 1:
Il testo degli articoli 1, 3 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 754/1976, come modificati dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 1. - Le spese per i servizi del ministero del commercio don l'estero per le quali può essere disposta l'esecuzione in economia, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive aggiunte e modificazioni, sempre quando le spese stesse non siano di competenza del Provveditorato generale dello Stato, sono le seguenti:
a) spese per il funzionamento di commissioni, comitati e consigli, nonchè per l'esecuzione di corsi di perfezionamento (affitto di locali, affitto di apparecchi registratori, di amplificazione, di proiezione ed acquisto di materiale per il loro funzionamento; acquisto di generi di conforto, spese di trasporto, facchinaggi e custodia di materiale per eventuali riunioni fuori della sede del Ministero);
b) spese per acquisto di giornali, riviste, libri e pubblicazioni varie, spese per i relativi abbonamenti e spese per lavori di rilegatura;
c) spese per traduzioni, su presentazione di fattura da parte di ditte e società commerciali, semprechè l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;
d) spese per disegni, riproduzioni e materiale occorrente per l'esecuzione di detti lavori, spese per l'acquisto e la stampa di moduli e pubblicazioni tecniche ed amministrative, semprechè per l'urgenza o altri motivi speciali non si possa ricorrere al Provveditorato generale dello Stato;
e) spese relative ad esigenze di rappresentanza del Ministro e del Sottosegretario di Stato in occasione di ricevimenti di delegazioni e di personalità estere ed italiane (addobbi, rinfreschi, colazioni di lavoro ed altre spese congeneri; stampe di inviti, fotografie; noleggio automezzi, ecc.) con esclusione delle spese estranee alle esigenze inerenti alle predette cariche di Ministro e Sottosegretario di Stato;
i) spese per riparazione, manutenzione e custodia di autoveicoli e motoveicoli, spese per acquisto di pezzi di ricambio con l'osservanza delle norme del regolamento del servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, spese per tasse di immatricolazione e spese per provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
g) spese per manutenzione ordinaria, adattamenti e piccole riparazioni dei locali, degli infissi, degli ascensori, nonchè degli impianti idraulici, sanitari e di prevenzione degli incendi;
h) spese per provviste per gli impianti di cui alla precedente lettera g);
i) spese per riparazione e manutenzione di mobili, suppellettili, arredamenti, tappeti, orologi e macchine per ufficio;
l) spese per pulizia locali;
m) spese e rimborso di spese postali e telegrafiche;
n) spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso il Ministero;
o) spese per studi, rilevazioni ed analisi per lavori di carattere economico-commerciale e per acquisto del materiale occorrente;
p) spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e di penetrazione commerciale all'estero (fitto di locali, arredamento, spese di ufficio e di rappresentanza, spese per prestazioni occasionali, attrezzatura, pubblicazioni, notiziari e bollettini, propaganda commerciale, piccole esposizioni di prodotti italiani ed altre analoghe);
q) spese di viaggio e di trasporto, di ospitalità e di ricevimento per i partecipanti a convegni e conferenze organizzati dal Ministero e per la visita ad impianti industriali, a centri commerciali e ad uffici interessati al commercio con l'estero.
Il limite massimo entro il quale potrà provvedersi in economia alle spese sopradette è stabilito in L. 24.000.000".
"Art. 3. - Ferme restando le facoltà previste per i dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'esecuzione dei lavori sarà disposta per iscritto dal Ministro o dai delegati ad assumere impegni a carico del bilancio.
I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'amministrazione centrale possono essere disposte direttamente dal consegnatario-cassiere fino al limite di L. 400.000".
"Art. 7. - Al pagamento delle spese indicate all'art. 1 si provvede con ordinativi diretti ovvero - qualora le esigenze dei servizi o l'interesse dell'amministrazione lo richiedano - mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati o a mezzo del consegnatario - cassiere ai sensi degli articoli 6, ultimo comma, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 13 maggio 1924, n. 827, e nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e successive modificazioni".