DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 294/1986 - Modalita' di organizzazione e di erogazione delle spese per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle universita' italiane ad organismi internazionali.

Modalita' di organizzazione e di erogazione delle spese per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle universita' italiane ad organismi internazionali.

Numero 294 Anno 1986 GU 24.06.1986 Codice 086U0294

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-03-06;294

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Gli organismi internazionali, cui si riferiscono le disposizioni citate nel precedente articolo, sono quelli costituiti tra universita' italiane e universita' straniere o i loro rappresentanti con carattere stabile ed aventi un proprio apparato organizzativo finalizzato alla realizzazione di interessi comuni delle istituzioni universitarie, mediante cooperazione, rapporti, attivita' ed interscambio di esperienze per il miglior perseguimento dei fini istituzionali delle universita'.
La rappresentanza di professori universitari italiani concerne l'investitura in una carica o in un ufficio dell'organismo internazionale, quale espressione di interessi comuni di tutte le universita' italiane partecipanti al predetto organismo e non della sola universita' di appartenenza.


Art. 3

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Comma 1

L'universita' italiana di appartenenza del professore universitario investito della carica o ufficio, di cui al precedente articolo, e' tenuta a provvedere alle spese e alla organizzazione necessarie per consentirne la partecipazione alle attivita' dell'organismo internazionale.
Le spese sono quelle relative all'espletamento del mandato quali spese di rappresentanza, spese per viaggi, trasporto, soggiorni, comunicazioni e spese d'ufficio.


Art. 4

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Comma 1

L'universita' di appartenenza provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo da destinare alle spese di cui al precedente articolo.
L'importo del suddetto capitolo e' determinato, sulla base del programma delle attivita' presentato dall'interessato, in sede di predisposizione del bilancio preventivo.
Il Ministero della pubblica istruzione, in sede di determinazione dei contributi di funzionamento da destinare alle universita', tiene conto anche delle particolari esigenze dell'universita' che dovra' provvedere alle spese di cui al precedente articolo.
L'ufficio di ragioneria dell'universita', nell'ambito delle disponibilita' dello specifico capitolo di bilancio, e autorizzato a concedere forme di anticipazione al professore interessato, su sua richiesta, con l'obbligo dello stesso di presentare, di volta in volta, la documentazione giustificativa della spesa, ai fini del relativo conguaglio.
In prima applicazione del presente decreto, ovvero qualora il professore universitario venga investito della carica o dell'ufficio successivamente all'approvazione del bilancio preventivo, l'universita' di appartenenza e' tenuta ad apportare le necessarie variazioni al proprio bilancio per l'istituzione dello specifico capitolo.