DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 238/1986 - Modificazione dell'art. 291 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, gia' modificato con decreto del Presidente

Modificazione dell'art. 291 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, gia' modificato con decreto del Presidente

Numero 238 Anno 1986 GU 05.06.1986 Codice 086U0238

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-09;238

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'art. 291 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1977, n. 922, e' sostituito dal seguente:
"Art. 291. - I vetri stratificati che possono essere impiegati in qualsiasi posizione che interessi il campo diretto o indiretto di visibilita' del conducente, ad esclusione del parabrezza, debbono superare le prove indicate negli articoli 292, 293, 294, 295, 299 e 300.
I vetri stratificati da impiegare come parabrezza, oltre le prove indicate al primo comma, debbono superare altresi' le prove indicate all'art. 301.
I vetri temperati che possono essere usati in qualsiasi posizione che interessi il campo diretto e indiretto di visibilita' del conducente, ad esclusione del parabrezza degli autoveicoli e dei filoveicoli, debbono superare le prove indicate negli articoli 293, 296, 297 e 298.
Le modalita' per l'esecuzione delle prove di cui ai precedenti comma sono fissate dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
I vetri temperati da impiegare come parabrezza, da utilizzare sugli autoveicoli e filoveicoli, debbono essere conformi alle prescrizioni del regolamento ECE-ONU n. 43, allegato all'accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958, al quale e' stata data piena ed intera esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1841 del 22 dicembre 1961.
Gli eventuali aggiornamenti del predetto regolamento, apportati nella competente sede internazionale, saranno resi noti mediante circolari ministeriali, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I vetri temperati da impiegare come parabrezza, da utilizzare sui motoveicoli, devono, in caso di rottura, permettere al conducente di continuare a vedere chiaramente la strada per frenare e fermare il motoveicolo con sicurezza; le modalita' per l'accertamento del suddetto requisito sono fissate dal Ministro dei trasporti con i vetri stratificati o temperati da utilizzare in posizione che non interessano il campo diretto od indiretto di visibilita' del conducente non vanno sottoposti alle prove indicate nell'art. 293.
Su ogni esemplare di vetro approvato debbono essere indicati in maniera chiara ed indelebile, e facilmente leggibile quando e' montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione".