Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
Art. 10 - e' aggiunto il seguente comma:
"Le forme e le modalita' di rilascio delle quietanze relative ai versamenti effettuati presso gli uffici del registro che utilizzano procedure meccanizzate sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.