DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 947/1983 - Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori.

Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori.

Numero 947 Anno 1983 GU 29.02.1984 Codice 083U0947

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-12-23;947

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori e' stabilita nella seguente misura:
L. 25.000 (venticinquemila) di diritto fisso per ogni titolo quotato;
L. 25 (venticinque) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale azionario ed obbligazionario quotato.


Art. 2

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Comma 1

Viene confermato che alle societa' che chiederanno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale della borsa valori di Firenze, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze, ad esclusione del diritto fisso:
a) per il primo anno di quotazione, nessun diritto;
b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 75%;
c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 50%;
d) per il quarto anno di quotazione, riduzione del 25%.
Le stesse riduzioni saranno applicate anche nel caso di estensione alla borsa valori di Firenze della quotazione di titoli gia' quotati in altre borse valori, anche nel caso di contemporanea ammissione a quotazione presso piu' borse valori.
L'anno in corso si computa per anno intero, quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel primo semestre; quando invece l'iscrizione avvenga nel secondo semestre, il diritto da corrispondere e' ridotto a meta'.
L'ammontare complessivo dei diritti per l'anno in corso, da corrispondere entro l'anno successivo, si computa sull'importo del capitale nominale rappresentato dalle azioni ordinarie, privilegiate, preferenziali e di risparmio e dalle obbligazioni ordinarie e convertibili quotate ufficialmente ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente.


Art. 3

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Comma 1

E' fissato in L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle societa' aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Firenze.
Resta invariato il regime dei diritti per la quotazione di titoli a reddito fisso garantiti dallo Stato ed assimilati, ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori, soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1979, n. 184.