Dopo l'art. 687, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in reumatologia afferente alla facolta' di medicina e chirurgia:
Scuola di specializzazione in reumatologia
Art. 688. - E' istituita presso l'Universita' di Bologna la scuola di specializzazione in reumatologia, che conferisce il diploma di specialista in reumatologia.
Art. 689. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II e medicina del lavoro.
Art. 690. - La scuola ha lo scopo di preparare personale medico particolarmente competente in campo reumatologico e delle malattie delle articolazioni in rapporto alle esigenze sociali del territorio.
Art. 691. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 692. - Il numero degli iscritti e' di cinque per ogni anno e, complessivamente, di venti per l'intero corso di studi.
Art. 693. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia; e' richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 694. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
A) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
B) il voto di laurea;
C) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
D) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 695. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
biochimica di interesse reumatologico;
microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
immunologia reumatologica;
semeiotica fisica e strumentale in reumatologia I (biennale).
2° Anno:
semeiotica fisica e strumentale in reumatologia II;
esami di laboratorio in reumatologia;
diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
farmacologia reumatologica;
anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
clinica e terapia delle malattie reumatiche I (triennale).
3° Anno:
clinica e terapia ortopedica I (biennale);
fisioterapia reumatologica;
idroclimatologia di interesse reumatologico;
reumo-artropatie professionali;
clinica e terapia delle malattie reumatiche II (triennale).
4° Anno:
epidemiologia ed aspetti sociali dei reumatismi;
riabilitazione del malato reumatico;
clinica e terapia ortopedica II (biennale);
clinica e terapia delle malattie reumatiche III (triennale).
Art. 696. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 697. - Le attivita' pratiche obbligatorie sono rappresentate da esercitazioni nei laboratori e reparti clinici definiti anno per anno dal consiglio della scuola.
La frequenza alle attivita' pratiche e' richiesta per tutti gli anni di corso.
La frequenza necessaria per sostenere il gruppo di esami di profitto annuali deve essere di almeno sei mesi annui.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con Paesi in via di sviluppo.
Art. 698. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 699. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti, anno per anno, dal consiglio di amministrazione.
Art. 700. - Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
Art. 701. - La direzione della scuola e' affidata dal consiglio della scuola a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa, e dura in carica un triennio.
In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1