DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 819/1983 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Numero 819 Anno 1983 GU 28.01.1984 Codice 083U0819

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Dopo l'art. 701, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della terza scuola di specializzazione in chirurgia generale afferente alla facolta' di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in chirurgia generale III
Art. 702. - E' istituita presso l'Universita' di Bologna la scuola di specializzazione in chirurgia generale III che conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.
Art. 703. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia.
Art. 704. - La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.
Art. 705. - La durata del corso e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 706. - Il numero degli iscritti e' di cinque pei ogni anno e complessivamente di venticinque per l'intero corso di studi.
Art. 707. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 708. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 709. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale);
patologia speciale chirurgica (triennale);
semeiotica chirurgica (biennale);
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
chirurgia sperimentale;
anestesia e rianimazione;
ricerche di laboratorio.
2° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale);
patologia speciale chirurgica (triennale);
semeiotica chirurgica (biennale);
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
fisiopatologia chirurgica;
trattamento pre e post-operatorio;
anatomia e istologia patologica (biennale).
3° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale);
patologia strumentale ed endoscopia;
anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
radiologia;
anatomia ed istologia patologica (biennale).
4° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale);
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica;
neurochirurgia;
traumatologia ed ortopedia;
chirurgia pediatrica.
5° Anno:
clinica chirurgica generale (quinquennale);
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia riparativa e plastica;
chirurgia d'urgenza;
medicina legale.
Art. 710. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 711. - La frequenza nei reparti di degenza, nelle sale operatorie, negli ambulatori, nei laboratori di chirurgia sperimentale e' obbligatoria, con un minimo del 75%.
Per i corsi che non siano di clinica chirurgica generale viene stabilita, su parere del direttore della scuola, la continuativa frequenza presso i relativi reparti specializzati.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche potra' essere riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 712. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in chirurgia generale.
Art. 713. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 714. - Il consiglio della scuola, presieduto dal direttore, e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.