DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 755/1983 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Numero 755 Anno 1983 GU 10.01.1984 Codice 083U0755

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;755

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene mentale:
Art. 187. - E' istituita presso l'Universita' di Messina la scuola di specializzazione in igiene mentale che conferisce il diploma di specialista in igiene mentale.
Art. 188. - La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di igiene mentale sita al policlinico universitario di Messina.
Art. 189. - La scuola ha lo scopo di formare i medici operatori sul territorio nell'ottica della prevenzione e del recupero del disturbo psichico con metodologie diverse da quella di tipo solamente assistenziale-curativo, modello in uso della psichiatria tradizionale.
Art. 190. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 191. - Il numero degli iscritti e' di nove per ogni anno e complessivamente di trentasei per l'intero corso di studi.
Art. 192. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 193. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 194. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) fisiopatologia clinica del sistema nervoso;
2) psicologia medica;
3) legislazione sanitaria;
4) igiene mentale generale;
5) psicologia dinamica;
6) semeiotica psichiatrica e psicoigienica;
7) psicoterapia I.
2° Anno:
1) psicopedagogia;
2) psicodiagnostica;
3) neuropsichiatria infantile;
4) clinica psichiatrica I;
5) psicosomatica clinica;
6) igiene mentale dell'eta' evolutiva;
7) psicoterapia II.
3° Anno:
1) psicologia sociale e del lavoro;
2) clinica psichiatrica II;
3) igiene mentale dell'eta' adulta;
4) psichiatria sociale;
5) prevenzione psichiatrica I;
6) igiene mentale sociale;
7) psicoterapia III.
4° Anno:
1) igiene mentale geriatrica;
2) prevenzione psichiatrica II;
3) farmacoterapia;
4) demografia, statistica medica e metodologia epidemiologica psichiatrica;
5) igiene mentale nelle devianze;
6) psichiatria forense;
7) psicoterapia IV.
Tutte le discipline di insegnamento afferiscono alla facolta' di medicina e chirurgia. La materia di insegnamento di psicopedagogia afferisce anche alla facolta' di magistero.
Art. 195. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 196. - Lo specializzando dovra' frequentare obbligatoriamente le attivita' didattiche, consistenti in lezioni teoriche e teorico-pratiche, seminari, gruppi di studio, gruppi di ricerca ed esercitazioni pratiche nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola che verranno espletate a giorni alterni nel corso della settimana, secondo un calendario prestabilito dal consiglio della scuola medesima.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche e' riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitarie attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 197. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 198. - L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 199. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente piu' indirizzi, e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attivita' didattiche nella scuola nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti ai sensi dell'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario o straordinario, che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegna nella scuola medesima.