DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 710/1983 - Modificazioni allo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma.

Modificazioni allo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma.

Numero 710 Anno 1983 GU 23.12.1983 Codice 083U0710

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-10-28;710

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

L'art. 68, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, e' integrato nel senso che dopo la scuola di chirurgia generale e' aggiunta la seguente:

Chirurgia pediatrica Afferente alla facolta'
di medicina e chirurgia


Art. 2

#

Comma 1

Dopo l'art. 94, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, afferente alla facolta' di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 95. - E' istituita presso l'Universita' di Roma "Tor Vergata" la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica che conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.
Art. 96. - La direzione della scuola ha sede presso l'Universita' di Roma "Tor Vergata", facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 97. - La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento, successivamente alla laurea, del diploma che legittimi l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia pediatrica.
Art. 98. - La durata del corso e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Art. 99. - Il numero degli iscritti e' di otto per anno per un totale di quaranta per l'intero corso.
Art. 100. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia (salvo diverso indirizzo). E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente che rappresenta titolo comunque indispensabile per essere ammessi all'esame di ammissione.
Art. 101. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo.
Art. 102. - Le materie di insegnamento tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia sono le seguenti:

1° Anno:
1) embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
2) anatomia patologica generale I (biennale);
3) diagnostica radiologica e nucleare generale;
4) anestesiologia;
5) clinica pediatrica I (biennale);
6) patologia e clinica chirurgica generale I (biennale).

2° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica generale II (biennale);
2) rianimazione e terapia intensiva I (biennale);
3) anatomia patologica generale II (biennale);
4) diagnostica radiologia e nucleare delle malattie infantili;
5) clinica pediatrica II (biennale).

3° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica pediatrica I (triennale);
2) endocrinologia pediatrica;
*3) semeiotica e diagnostica strumentale pediatrica;
4) rianimazione e terapia intensiva II (biennale);
5) chirurgia neonatale;
*6) oncologia pediatrica;
7) tecnica chirurgica generale.

4° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica pediatrica II (triennale);
2) neurochirurgia pediatrica;
3) tecnica chirurgica pediatrica;
4) ortopedia pediatrica;
5) chirurgia plastica o ricostruttiva pediatrica.

5° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica pediatrica III (triennale);
2) otorinolaringoiatria pediatrica;
3) cardiochirurgia pediatrica;
4) urologia pediatrica;
*5) chirurgia gastroenterologica pediatrica.

Le materie contrassegnate con asterisco sono opzionali.

Art. 103. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 104. - L'attivita' pratica consistera' in una frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento durante tutti i cinque anni che si svolgera' sotto forma di permanenza costante durante le ore stabilite presso il reparto di chirurgia pediatrica. La frequenza necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami dovra' essere al minimo del 70% dei singoli insegnamenti, e per quanto riguarda l'attivita' pratica lo specializzando dovra' frequentare per cinque giorni la settimana per 26 settimane.
Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 105. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 106. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.
Art. 107. - E' costituito un consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.