E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Perugia il 13 maggio 1957 ed e' approvato altresi' il relativo atto integrativo, stipulato in Perugia il 3 giugno 1957, per il finanziamento della Facolta' di lettere e filosofia, che viene istituita, a norma dell'articolo seguente, presso l'Universita' di Perugia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' di Perugia, indicate all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1937, n. 1439 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 572, e' istituita la Facolta' di lettere e filosofia, la quale viene mantenuta, presso l'Universita' medesima, con i mezzi forniti, secondo la convenzione ed il relativo atto integrativo di cui al precedente articolo, dagli, enti sovventori ed escluso, comunque, qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3
#Comma 1
Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facolta'.
Art. 4
#Comma 1
Sono istituiti, per la Facolta' di lettere e filosofia della Universita' di Perugia, sette posti di professore di ruolo ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e tre posti di assistente ordinario, ai sensi dell'art. 1 sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465.
Art. 5
#Comma 1
L'importo in L. 29.635.000 dei contributi dovuti dagli enti indicati dal n. 3 e seguenti dell'art. 3 della suindicata convenzione nonche' dal relativo atto integrativo, per il finanziamento della Facolta' di lettere e filosofia, e' comprensivo anche dell'ammontare in L. 4.480.000 - pari al 20% del trattamento economico medio di attivita' attualmente spettante ai professori di ruolo ed agli assistenti ordinari - assunto dagli enti medesimi per la costituzione di apposito fondo per il trattamento di cessazione dal servizio che possa eventualmente competere ai titolari dei posti istituiti con l'art. 4 del presente decreto.
Le somme dovute all'Universita' di Perugia, concernenti il trattamento economico di attivita' dei professori ed assistenti ordinari, nonche' il contributo in ragione del 20% di tale trattamento per la costituzione del fondo di cui al precedente comma, devono affluire allo stato di previsione dell'entrata (capitolo 122, art. 13, dell'esercizio 1957-58 e corrispondenti capitoli ed articoli degli esercizi successivi).
Art. 6
#Comma 1
Qualora la convenzione ed il relativo atto integrativo di cui al precedente art. 1 non siano rinnovati alla scadenza, oppure vengano a cessare o diventino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essi previsti e i contributi stessi non siano adeguatamente e tempestivamente integrati dagli enti sovventori, la convenzione ed il relativo atto integrativo s'intendono decaduti e la Facolta' ed i posti di cui al precedente art. 4 sono senz'altro soppressi, con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari.
Art. 7
#Comma 1
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento domandano al Consiglio dei professori sono esercitate, per la Facolta' di lettere filosofia, da un apposito Comitato di tre professori ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Al Comitato predetto compete altresi' il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facolta'.
I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.