Il dazio temporaneo dell'11,70% sul valore, per i prodotti classificabili nella voce 33.04-a) stabilito dalla Tabella A. annessa al decreto Presidenziale 29 dicembre 1958, n. 1102, e' abrogato. Per tali prodotti restano operanti i dazi in vigore per i corrispondenti oli essenziali stabiliti alla voce 33.01 della tariffa.
Dalla detta Tabella A e' soppressa la "ex" premessa alle voci 28.04-c-5; 28.40-b-2.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a contraria disposizione, sono sospesi per i prodotti compresi nelle voci della tariffa indicate nella annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, i relativi dazi attualmente in vigore e si applicano i dazi indicati nella stessa tabella a fianco di ciascuna voce.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.