DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1109/1959 - Riduzioni daziarie per alcuni prodotti importati da tutti i Paesi.

Riduzioni daziarie per alcuni prodotti importati da tutti i Paesi.

Numero 1109 Anno 1959 GU 31.12.1959 Codice 059U1109

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-24;1109

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il dazio temporaneo dell'11,70% sul valore, per i prodotti classificabili nella voce 33.04-a) stabilito dalla Tabella A. annessa al decreto Presidenziale 29 dicembre 1958, n. 1102, e' abrogato. Per tali prodotti restano operanti i dazi in vigore per i corrispondenti oli essenziali stabiliti alla voce 33.01 della tariffa.
Dalla detta Tabella A e' soppressa la "ex" premessa alle voci 28.04-c-5; 28.40-b-2.


Art. 2

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Comma 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a contraria disposizione, sono sospesi per i prodotti compresi nelle voci della tariffa indicate nella annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, i relativi dazi attualmente in vigore e si applicano i dazi indicati nella stessa tabella a fianco di ciascuna voce.


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.