IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunita' di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, alla Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma ed alla Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 31 ottobre 1959;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno accademico 1959-60, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo della Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma e della Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa e' stabilito come appresso:
Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma: posti di ruolo n. 21;
Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa: posti di ruolo n. 13, oltre 1 posto istituito a seguito della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 551.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1