IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista, l'istanza dell'Amministrazione provinciale di Taranto in data 2 aprile 1955, n. 3951;
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica Istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Considerato che nella predetta relazione 6 espresso parere favorevole al pareggiamento della Scuola di "violino con l'obbligo della viola";
Udito il parere della Sezione quinta del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n. 1268;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
La Scuola di violino presso il Liceo musicale pareggiato "G.
Paisiello" di Taranto deve intendersi denominata "violino con l'obbligo della viola".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1