REGIO DECRETO

Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame. (030U1945)

Numero 1945 Anno 1930 GU 16.03.1931 Codice 030U1945

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-12-11;1945

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

L'insegnamento nei Regi conservatori di musica e' impartito nelle singole scuole da cui ciascun Istituto e' costituito e che sono, di regola, le seguenti:


Scuola di composizione (armonia, contrappunto, fuga, composizione e strumentazione).


Scuola di organo e composizione organistica.


Scuola di canto: ramo per cantanti.


Scuola di pianoforte.


Scuola di arpa diatonica.


Scuola di violino.


Scuola di viola.


Scuola di violoncello.


Scuola di contrabasso.


Scuola di oboe.


Scuola di clarinetto.


Scuola di fagotto.


Scuola di flauto.


Scuola di corno.


Scuola di tromba e trombone.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ha disposto (con l'art. 240, comma 2) che "All'elenco delle scuole di cui all'articolo 1, primo comma del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e' aggiunta la scuola di chitarra".


Art. 2

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Comma 1

Oltre che nelle singole scuole, l'insegnamento e' impartito:

a) nel corso di solfeggio che e' comune a tutte le scuole;

b) nei corsi complementari, tecnici e letterari, che sono i seguenti:

pianoforte;

cultura musicale generale (armonia);

quartetto;

organo e canto gregoriano;

arte scenica;

canto;

storia ed estetica musicale;

materie letterarie (italiano - storia e geografia);

letteratura italiana;

letteratura poetica e drammatica.

La tabella B annessa al presente decreto determina quali corsi complementari, oltre il corso di solfeggio, debbano seguire gli alunni inscritti a ciascuna scuola e la durata del corso di solfeggio e dei corsi complementari.

Non sono ammessi a frequentare il corso di solfeggio e qualsiasi corso complementare se non coloro che siano inscritti ad una delle scuole del Conservatorio.


Art. 3

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Comma 1

L'insegnamento che si impartisce nelle singole scuole e' distinto in due o tre periodi (inferiore e superiore, ovvero inferiore, medio e superiore).

La tabella A annessa al presente decreto determina il numero dei periodi per ciascuna scuola e la durata dei periodi medesimi e le condizioni di eta' per l'ammissione alle varie scuole.


Art. 4

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Comma 1

Gli incarichi straordinari di insegnamento senza pregiudizio di quanto e' disposto circa la relativa retribuzione dall'art. 57 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, possono, su proposta del direttore, essere istituiti a tempo indeterminato.


Art. 5

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Comma 1

Per l'ammissione al primo anno del primo periodo di ciascuna scuola e' necessario essere in possesso del titolo di promozione alla 5ª classe elementare. Tuttavia possono essere ammessi anche coloro che non siano in possesso di tale titolo, purche' superino un esame equivalente, costituito da prove scritte e orali.

L'ammissione ai Regi conservatori di musica puo' essere chiesta per uno qualsiasi degli anni di corso di una determinata scuola. La Commissione esaminatrice, qualora il candidato non si mostri sufficientemente idoneo per l'anno di corso al quale ha chiesto di essere ammesso, puo' proporre al direttore, sempre che concorrano gli altri requisiti voluti, l'ammissione ad un diverso anno di corso.

In tal caso viene assegnata al candidato una votazione di merito che vale anche agli effetti della inclusione nella graduatoria per l'ammissione alle varie scuole nei limiti dei posti disponibili, in concorrenza con gli altri candidati.


Art. 6

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Comma 1

Gli esami d'ammissione ai Regi conservatori di musica si tengono in un'unica sessione, che e' quella autunnale.


Art. 7

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Comma 1

E' titolo d'ammissione al periodo medio della scuola di viola, anche l'attestato di compimento del periodo inferiore della scuola di violino.


Art. 8

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Comma 1

Coloro che abbiano superato tutti gli esami dell'ultimo periodo di una scuola conseguono il relativo diploma.

A coloro che abbiano superato tutti gli esami del periodo inferiore o medio e' rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.

Sono egualmente rilasciati, attestati di compimento dei corsi complementari tecnici e letterari a coloro che abbiano superato i relativi esami.

Alla fine dei corsi straordinari e speciali, eventualmente istituiti, sono rilasciati appositi certificati a coloro che abbiano frequentato i corsi stessi e superato i relativi esami.

A coloro che abbiano superato gli esami di direzione di banda e' rilasciato il relativo diploma.

A coloro che abbiano superato gli esami di un anno di corso che non sia l'ultimo di un periodo, e' rilasciato il relativo certificato di promozione all'anno di corso successivo.

Per i corsi di canto corale e di esercitazione d'orchestra non si tengono esami ne' si rilasciano diplomi. Possono essere rilasciati soltanto certificati di frequenza.


Art. 9

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Comma 1

Nel corso dei periodi inferiore e medio non e' ammessa che la ripetizione di un solo anno per ciascun periodo.

Non e' consentito di ripetere alcun anno del periodo superiore.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano ne' ai corsi complementari ne' a quello di solfeggio.

La ripetizione di un anno di corso complementare o di solfeggio non importa la ripetizione dell'anno del corso di scuola che l'alunno frequenta sempreche' il corso complementare sia compiuto durante il periodo al quale l'alunno e' inscritto.

All'alunno che ripeta un anno di corso complementare puo' essere consentito di sostenere nelle ordinarie sessioni l'esame dell'anno di corso superiore anziche' quello corrispondente all'anno frequentato.

Ove l'alunno non raggiunga la sufficienza la Commissione esaminatrice dichiarera' se egli sia idoneo all'anno di corso che intendeva pretermettere, e cio' senza pregiudizio della limitazione di cui al 4° comma del presente articolo.


Art. 10

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Comma 1

Sono dispensati dalla frequenza del corso complementare di italiano, storia e geografia e dagli esami relativi coloro che abbiano conseguito l'ammissione o promozione al quarto anno di una scuola media di primo grado di qualsiasi tipo purche' regia, pareggiata o parificata.

Gli alunni della scuola di composizione sono dispensati dal frequentare i corsi complementari di letteratura italiana e dal sostenere gli esami relativi, quando abbiano conseguito la maturita' o la licenza da una scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.

I candidati estranei all'esame di diploma di composizione che siano forniti del titolo di studio di cui al comma precedente, sono dispensati dagli esami di letteratura italiana.


Art. 11

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Comma 1

L'intervallo fra l'esame di compimento di un periodo e quello del periodo successivo deve corrispondere alla durata normale di questo ultimo. Esso puo', tuttavia, essere abbreviato quando ricorrano motivi eccezionali di profitto.

L'abbreviazione puo' essere altresi' consentita, indipendentemente dalle ragioni di profitto, a favore degli studenti di nazionalita' straniera.

L'eccezione di cui all'art. 66, comma 4°, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, a favore di coloro che si trovino nel ventiduesimo anno di eta' non esonera i candidati dal sostenere l'esame anche sul programma dei periodi precedenti. La tassa di esame e' pero' unica.


Art. 12

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Comma 1

La disposizione dell'art. 5 del R. decreto 17 maggio 1928, n. 1596, e' estesa anche agli esami di compimento del periodo anteriore all'ultimo.

Nell'un caso e nell'altro, il candidato e' tenuto a dichiarare per quale anno di scuola intenda iniziare gli esami e a pagare la relativa tassa.

Nei casi predetti il candidato, quando sostenga gli esami della scuola in anno diverso da quello in cui abbia sostenuto le prove delle materie complementari, e' tenuto a pagare una nuova tassa.


Art. 13

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Comma 1

Chi non ottiene l'approvazione negli esami della sessione di riparazione, anche se per la prima volta sostenga gli esami stessi, e' tenuto a ripetere tutte le prove di esame tranne quelle dei corsi complementari nelle quali abbia ottenuto l'approvazione ed e' altresi' tenuto al pagamento di una nuova tassa d'esame.


Art. 14

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Comma 1

Negli esami dei corsi complementari letterari viene assegnato un voto per la prova scritta e un voto per la prova orale. Per ottenere l'approvazione e' necessario aver riportato una media di sei decimi e non meno di cinque decimi in ciascuna delle due prove.

Chi non ottiene l'approvazione e' tenuto a ripetere entrambe le prove.


Art. 15

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Comma 1

Il numero massimo degli allievi per ciascuna scuola e' di dieci; per il corso di solfeggio e per i corsi complementari a lezione collettiva e' di trenta; per i corsi complementari a lezione individuale e' di venti.

Il numero di ore settimanali obbligatorie per gli insegnanti delle varie scuole e per quelli dei corsi principali e complementari e' di dodici, tranne che:

a) per gli insegnanti di contrabasso e di strumenti a fiato e di storia della musica, il cui obbligo d'orario e' limitato a nove ore settimanali;

b) per l'insegnante d'arte scenica e di letteratura poetica e drammatica il cui obbligo d'orario e' limitato a otto ore settimanali.

L'insegnante di viola impartisce nella sua scuola otto ore settimanali di lezione; ma ha l'obbligo di altre quattro ore d'insegnamento di viola agli allievi della scuola di violino.


Art. 16

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Comma 1

L'anno scolastico dei Regi conservatori di musica ha inizio il 10 ottobre.

Il periodo delle lezioni e degli esami ha termine il 30 giugno.

Il Ministro per l'educazione nazionale stabilisce la data di inizio degli esami di diploma per la composizione e quella degli esami di diploma per la direzione d'orchestra di cui all'art. 21 del presente decreto.


Art. 17

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Comma 1

In deroga al disposto dell'art. 71 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, le Commissioni per gli esami di diploma e di compimento del periodo inferiore delle scuole di contrabasso e di quelle degli strumenti a fiato possono essere costituite senza partecipazione di membri estranei.


Art. 18

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Comma 1

Nessun insegnante dei Regi conservatori di musica puo' rifiutarsi, senza giustificato motivo, di assistere agli esami degli istituti musicali pareggiati in qualita' di commissario ministeriale.


Art. 19

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Comma 1

Sono approvati i programmi di esame per i Regi conservatori di musica, di cui all'allegato A al presente decreto.


Art. 20

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Comma 1

Nelle disposizioni presentemente vigenti che non risultino abrogate in forza del presente decreto le espressioni «corso normale o di primo grado» ed «esami di licenza normale o di primo grado» devono intendersi rispettivamente sostituite dalle espressioni «periodo medio o periodo inferiore» ed «esame di compimento del periodo medio o del periodo inferiore» a seconda che si tratti di scuola distinta in tre o in due periodi.

Analogamente le espressioni «corso superiore» ed «esami di licenza di corso superiore» devono intendersi sostituite dalle espressioni «periodo superiore» ed «esami di diploma».

Cosi' pure la espressione «corsi principali» deve intendersi sostituita dalla espressione «scuole».


Art. 21

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Comma 1

Fino a quando non sara' stata istituita presso i Regi conservatori di musica la Scuola di direzione d'orchestra a norma dell'art. 1 del presente decreto, saranno indetti annualmente presso il Regio conservatorio di musica di Roma, per candidati estranei, gli esami per il conseguimento del diploma di direzione d'orchestra. Tali esami si svolgeranno in un'unica sessione.

La sessione di ciascun anno, eccezione fatta per la prima che avra' luogo dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sara' considerata come sessione di riparazione per coloro che non abbiano superato l'esame l'anno precedente.

Per essere ammessi agli esami di diploma di direzione di orchestra e' necessario aver superato gli esami di compimento del periodo medio della Scuola di composizione.

Fino a quando non sara' stata istituita la Scuola di canto (ramo didattico) a norma dell'art. 1 del presente decreto, saranno indetti presso i vari Regi conservatori gli esami di compimento e di diploma per candidati estranei.


Art. 22

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Comma 1

Gli alunni che nell'anno scolastico precedente a quello in cui entrera' in vigore il presente decreto, si trovavano inscritti al penultimo anno del corso superiore, sono inscritti, se abbiano conseguito la promozione, all'ultimo anno del periodo superiore della scuola corrispondente, con diritto a sostenere gli esami di diploma secondo i precedenti programmi.

Gli alunni che nell'anno anzidetto si trovavano inscritti al penultimo anno del corso medio, sono inscritti, se abbiano conseguito la promozione, all'ultimo anno del periodo medio, o, se trattisi di scuola distinta in due soli periodi, all'ultimo anno del periodo inferiore.


Art. 23

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Comma 1

I candidati estranei che nell'anno scolastico precedente a quello in cui entrera' in vigore il presente decreto abbiano iniziato, in una delle due sessioni, gli esami di licenza normale o superiore e superato l'esame di una o piu' materie complementari, possono sostenere, rispettivamente, gli esami di compimento del corrispondente periodo o l'esame di diploma nell'anno scolastico in cui entrera' in vigore il presente decreto e sulla base dei precedenti programmi. ((1))

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai candidati al diploma di strumentazione per banda.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 13 agosto 1932, n. 1167, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A parziale deroga dell'art. 23 del R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e' consentito anche a coloro che non abbiano iniziato gli esami di licenza normale in una delle due sessioni dell'anno scolastico 1930-31 di sostenere, presso gli Istituti d'istruzione musicale Regi o pareggiati, al termine dell'anno scolastico 1931-32, gli esami di compimento del corrispondente periodo sulla base dei programmi prescritti precedentemente all'entrata in vigore del citato Regio decreto".


Art. 24

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Comma 1

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le altre disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto che entrera' in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1931-32.


Art. 25

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Comma 1

Rimangono in vigore le disposizioni che non siano in contrasto con quelle del presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi - Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1931 - Anno IX

Atti del Governo, registro 306, foglio 55. - Mancini.