REGIO DECRETO

Provvedimenti per il personale degli istituti di istruzione artistica. (028U1596)

Numero 1596 Anno 1928 GU 24.07.1928 Codice 028U1596

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-17;1596

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio dei Regi istituti e scuole per industrie artistiche, di cui all'allegato A. del R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, puo' essere dispensato, oltreche' nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, anche quando, per manifestazioni compiute dentro o fuori dell'istituto, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizione di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo.

Quando si tratti di personale di grado superiore all'ottavo, la dispensa di cui sopra e' deliberata dal Consiglio dei Ministri; negli altri casi e' deliberata dal Consiglio di amministrazione del Ministero.


Art. 2

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Comma 1

Il trasferimento per domanda degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, compresi quelli indicati nell'allegato A del R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, e' vietato durante il primo triennio dalla nomina; i periodi di aspettativa sono a tale effetto esclusi dal computo del triennio.


Art. 3

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Comma 1

I professori di Regi istituti medi di istruzione, destinati ai Regi licei artistici a norma dell'art. 20 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, possono, in seguito a loro domanda o per motivi di servizio, essere trasferiti da uno ad altro liceo artistico o restituiti a cattedre di istituti medi. Quando cio' sia determinato da ragioni di servizio, le ragioni stesse sono comunicate all'interessato ove ne faccia richiesta.

Per i trasferimenti e per le restituzioni a cattedre di istituti medi di cui al precedente comma valgono in ogni caso le norme sullo stato dei professori nei Regi istituti medi di istruzione.


Art. 4

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Comma 1

I ruoli organici del personale di segreteria, d'ordine e subalterno degli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica stabiliti dalle tabelle n. 38 dell'allegato II e n. 23 dell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono sostituiti a tutti gli effetti da quelli contenuti nelle tabelle 1 e 2, annesse al presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Le prove delle materie complementari negli esami di licenza superiore dei Regi conservatori di musica possono essere sostenute nelle due sessioni di un anno diverso da quello in cui si sostengono le prove della materia principale.

Chi non abbia superate le prove delle materie complementari non e' ammesso a sostenere le prove della materia principale.
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il Regio Decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La disposizione dell'art. 5 del R. decreto 17 maggio 1928, n. 1596, e' estesa anche agli esami di compimento del periodo anteriore all'ultimo".


Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di prorogare per un biennio o per un anno il collocamento a riposo dei direttori, insegnanti e tecnici degli istituti d'istruzione artistica (ivi compresi gli istituti e scuole indicate nell'allegato A al R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200) idonei a continuare nel servizio, e che abbiano raggiunto o che siano per raggiungere il limite di eta' rispettivamente alla data del 30 settembre 1927 o del 30 settembre 1928.

La proroga viene concessa su domanda da presentarsi dagli interessati rispettivamente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto o entro il 31 agosto 1928.


Art. 8

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Comma 1

((Il servizio di ruolo, prestato negli Istituti pareggiati di istruzione artistica superiore o media, o negli Istituti con diritto di pubblicita' e reciprocita' dei territori del Regno gia' facenti parte della cessata Monarchia austro-ungarica dagli insegnanti i quali anteriormente al 30 novembre 1923 abbiano fatto passaggio nei ruoli delle Regie accademie di belle arti, dei Licei artistici e dei Regi conservatori di musica e della Scuola di recitazione e che alla data di entrata in vigore del R. decreto 17 maggio 1928, n. 1596, appartenevano ai ruoli medesimi, e' riconosciuto ai fini della carriera)).

Per gli insegnanti provenienti dalle scuole dei territori annessi al Regno, il servizio di cui al comma precedente sara' valutato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico.


Art. 9

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Comma 1

Agli effetti del trattamento di quiescenza, il servizio prestato negli istituti pareggiati di istruzione artistica superiore o inedia dagli insegnanti di cui all'articolo precedente, puo' essere riscattato per intero secondo le norme del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613.


Art. 10

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Comma 1

Gli impiegati che risultino in eccedenza; nei singoli gradi per l'applicazione della tabella n. 1 annessa al presente decreto saranno mantenuti in soprannumero nel grado attuale sino alle successive vacanze di posti, a condizione che il numero complessivo del personale in servizio in ciascun ruoli non superi il totale rispettivamente stabilito nella predetta tabella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Fedele - Volpi -
Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 146. - Sirovich.