DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Istituzione di istituti tecnici commerciali e per geometri.

Numero 1316 Anno 1958 GU 05.11.1959 Codice 058U1316

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-01;1316

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1958 vengono istituiti:
a) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Altamura (Bari);
b) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Brescia;
c) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Carbonia (Cagliari);
d) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Corato (Bari);
e) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Lanciano (Chieti);
f) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Manfredonia (Foggia);
g) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Milazzo (Messina);
h) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Molfetta (Bari)
i) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Montepulciano (Siena);
l) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Pontremoli (Massa Carrara);
m) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Roma, via Luisa di Savoia;
n) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Roma, via Nicola Fabrizi;
o) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Thiene (Vicenza);
p) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo in Torino, via Paolo Braccini;
q) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo, amministrativo in Valenza (Alessandria);
r) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri in Verbania (Novara).


Art. 2

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1958 vengono istituite:
a) la sezione commerciale a indirizzo amministrativo presso l'Istituto tecnico per geometri di Senigallia (Ancona), che assume la denominazione di "Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri";
b) la sezione per geometri presso "l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo di Bergamo, che assume la denominazione di "Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri";
c) la sezione per geometri presso l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo di Velletri (Roma), che assume la denominazione di "Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri".


Art. 3

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Comma 1

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso ciascuno degli Istituti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono indicati nelle tabelle A. B, C, D, E, F, G E, I, L. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 4

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Comma 1

Alle istituzioni di cui all'art. 1 e a quella di cui all'art. 2 (lettera a), si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella V annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 5

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Comma 1

Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto sara' fatto fronte con l'apposito stanziamento di bilancio per le nuove istituzioni di istituti e scuole di istruzione tecnica commerciale per l'anno 1958-59.