IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
L'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 40, e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei prefetti, incaricati dell'esercizio delle funzioni ispettive, non puo' essere superiore a venticinque".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1