DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 362/1957 - Revisione dei ruoli organici dei dipendenti di alcune Amministrazioni statali.

Revisione dei ruoli organici dei dipendenti di alcune Amministrazioni statali.

Numero 362 Anno 1957 GU 04.06.1957 Codice 057U0362

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;362

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

(Ministero degli affari esteri).

Comma 2

I ruoli organici di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, sono sostituiti da quelli stabiliti con le tabelle A, B, C, D ed E dell'allegato I al presente decreto. Nei posti di consigliere commerciale di 2ª classe del ruolo di cui alla tabella C resta assorbito il posto in soprannumero istituito ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 4 marzo 1940, n. 153.
Il ruolo organico del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, e' stabilito in conformita' alla tabella F dell'allegato I al presente decreto.
Il ruolo organico del personale degli uffici commerciali all'estero di cui al quadro 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e' sostituito da quello stabilito con la tabella G dell'allegato I al presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

(Ministero dell'interno).

Comma 2

Il ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al quadro 8/a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e' sostituito da quello di cui all'allegato II al presente decreto.
Il ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' stabilito in conformita' all'allegato III al presente decreto.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1958, N. 43)).
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto i prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove.


Art. 4

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Comma 1

(Ministero di grazia e giustizia).

Art. 5

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Comma 1

(Ministero della difesa-Aeronautica).

Comma 2

Per i servizi degli aeroporti civili e' istituito il ruolo organico della carriera di concetto in conformita' all'allegato V al presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

(Ministero della pubblica istruzione).

Comma 2

I ruoli organici, delle carriere di concetto ed esecutiva dei Provveditorati agli studi di cui ai quadri 31/a e 51/a annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti da quelli indicati nelle tabelle A e C di cui all'allegato VI ai presente decreto.
Per i servizi amministrativi dei Provveditorati agli studi e' istituito il ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo in conformita' alla tabella B di cui all'allegato VI al presente decreto.
Nella prima applicazione del presente decreto, i posti disponibili nelle qualifiche di primo segretario, di segretario, di segretario aggiunto e di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto di cui alla predetta tabella B possono essere conferiti, nel limite di meta' dei posti di organico previsti per ciascuna delle predette qualifiche, mediante concorso per titoli cui sono ammessi i dipendenti statali appartenenti a carriere alle quali si accede con diploma di istituto secondario di secondo grado, e che rivestono qualifica corrispondente o equiparata, nel trattamento economico, a quella cui intendono accedere. I vincitori del concorso saranno inquadrati nella nuova qualifica secondo l'ordine di graduatoria, conservando l'anzianita' maturata nella qualifica del ruolo di provenienza.
L'organico dei direttori didattici di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 164, e' stabilito in 2371 posti dal 1° ottobre 1957, in 2621 posti dal 1° ottobre 1958 e in 2871 posti dal 1° ottobre 1959.
Ferme restando le disposizioni di carattere speciale che regolano le destinazioni di personale insegnante nella posizione di comando, il personale insegnante che attualmente non presta servizio nelle scuole, salve le eccezioni predette, deve essere restituito all'insegnamento, per un terzo dal 1° luglio 1957, per un altro terzo dal 1° luglio 1958 e per il rimanente dal 1° luglio 1959.((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


La L. 29 giugno 1960, n. 696 ha disposto (con l'articolo unico) che "i termini stabiliti nell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, nei confronti del personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, sono tutti prorogati e scadono il 1° luglio 1961".


Art. 7

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Comma 1

(Ministero dei lavori pubblici).

Art. 8

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Comma 1

(Ministero dell'industria e commercio)

Art. 9

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Comma 1

(Azienda di Stato per i servizi telefonici).

I ruoli organici del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stabiliti in conformita' alle tabelle di cui all'allegato VII al presente decreto.


Art. 10

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Comma 1

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1957, salva la diversa decorrenza stabilita dagli articoli 3, ultimo comma, e 6, quarto e quinto comma.