Alle Societa' che, a decorrere dal 1 gennaio 1961, chiederanno l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Firenze, di titoli gia' quotati ufficialmente presso altre Borse valori della Repubblica, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1658:
a) per il primo anno di quotazione, riduzione del 75%;
b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 50%;
c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 25%.
Nei casi suindicati e' sempre dovuto il diritto fisso di lire 100, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1058.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1