I concorsi per merito distinto previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per gli insegnanti degli Istituti statali di istruzione secondaria e artistica, sono indetti annualmente, entro il 30 settembre, con decreto del Ministro per la pubblica, istruzione da registrarsi alla Corte dei conti.
Il decreto indica per ciascun concorso il numero dei posti da conferire e stabilisce il termine per la presentazione delle domande da parte dei concorrenti.
Il termine di cui al precedente comma non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente
Preambolo
CAPO I - Concorsi per merito distinto
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I concorsi per merito distinto sono indetti per le materie e i gruppi di materie cui corrispondono i ruoli organici degli insegnanti di ciascun tipo di scuola.
Le materie e i groppi di materie cui si riferiscono i concorsi riservati agli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria sono elencati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto.
Le materie e i gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica sono indicati nelle annesse tabelle C, D, E.
I titolari delle materie per le quali le tabelle di cui al precedente comma prevedono un unico concorso si considerano, agli effetti della determinazione dell'aliquota di posti da conferire e della partecipazione al concorso stesso, come appartenenti ad uno stesso ruolo.
Per i concorsi riservati agli insegnanti di educazione fisica negli Istituti di istruzione secondaria e artistica valgono le indicazioni contenute nell'annessa tabella F.
Art. 3
#Comma 1
Per ciascuna materia o gruppo di materie, compreso nelle annesse tabelle, sono indetti, nel termine stabilito dall'art. 1:
a) un concorso per esami e per titoli per il conferimento di un'aliquota di posti pari alla meta' del numero degli insegnanti, iscritti nel ruolo organico corrispondente, la cui anzianita' di ordinario, calcolata al 1 ottobre successivo, risulti inferiore di tre anni rispetto a quella prescritta, per il normale passaggio alla terza classe di stipendio della rispettiva carriera, dalle tabelle B e C annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165;
b) un concorso per soli titoli per il conferimento di un'aliquota di posti pari ad un quarto del numero degli insegnanti, iscritti nel ruolo organico corrispondente, la cui anzianita' nella terza classe di stipendio della rispettiva carriera, calcolata al 1 ottobre successivo, risulti inferiore di tre anni rispetto a quella prescritta dalle citate tabelle per il normale passaggio, quando previsto, alla quarta classe di stipendio.
Qualora il numero degli insegnanti che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) sia inferiore rispettivamente a due e a quattro, il concorso per merito distinto e' indetto per un solo posto. In ogni altro caso la frazione di posto si computa per intero, purche' sia almeno pari alla meta'.
Art. 4
#Comma 1
Al concorso per esami e per titoli possono partecipare coloro che appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso e siano in possesso, a norma dell'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, dei seguenti requisiti:
a) si trovino a non piu' di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianita' richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;
b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;
c) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiori a "valente".
Ai fini del raggiungimento dell'anzianita' di cui ai precedenti commi, il servizio prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, e computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dello art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.
Art. 5
#Comma 1
Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso e siano in possesso, a norma dello art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, dei seguenti requisiti:
a) si trovino a non piu' tre anni di distanza dal compimento dell'anzianita' richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;
b) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a, "valente".
Agli effetti del raggiungimento delle posizioni di anzianita' di cui ai precedenti commi, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, e' computato come servizio civile di ruolo, sempre che il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.
Art. 6
#Comma 1
L'anzianita' richiesta per l'ammissione ai concorsi per merito distinto e' computata con l'osservanza di quanto e' prescritto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 165.
Art. 7
#Comma 1
Gli insegnanti che intendono partecipare ai concorsi per merito distinto debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione unendovi un certificato del capo dell'Istituto, dal quale risultino i giudizi riportati nell'anno scolastico in cui sono indetti i concorsi e nei due anni precedenti, nonche' i titoli che ritengono di presentare nel proprio interesse.
La domanda deve pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal bando.
La data di presentazione della domanda e dei titoli e' attestata dal bollo di arrivo al Ministero.
Art. 8
#Comma 1
Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza fissato dal bando e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.
L'esclusione e' disposta dal Ministro con decreto motivato.
I candidati ad concorsi per esame s'intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare.
Art. 9
#Comma 1
Nei concorsi per esami e per titoli l'esame consta di una prova scritta o grafica, o pratica e di una lezione.
Nei concorsi riservati agli, insegnanti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica l'esame consta della sola lezione.
Le tabelle A, B, D, E ed F, annesse al presente decreto, determinano in quali concorsi e' richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o la pratica e indicano il contenuto delle singole prove. La tabella C stabilisce agli effetti di cui al precedente comma, lo elenco delle materie artistiche.
Il diario delle prove scritte, grafiche e pratiche e' stabilito dal Ministro ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 10
#Comma 1
Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta, grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.
Ai candidati ammessi alla lezione e' data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.
Del giorno fissato per la lezione e' data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.
Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, puo' ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.
Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche ai concorsi che comprendono la sola lezione.
Art. 11
#Comma 1
La lezione verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti e consta, nei casi indicati nelle tabelle annesse al presente decreto, anche di un saggio di revisione e classificazione di elaborati.
L'argomento della lezione e' sorteggiato ventiquattro ore prima dello svolgimento di essa.
Nella prima adunanza la Commissione giudicatrice stabilisce, in relazione alle esigenze del concorso, la durata della lezione.
Al termine di ogni serata la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione dei voto da ognuno di essi riportato.
L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, e' pubblicato all'albo della sede della Commissione.
Art. 12
#Comma 1
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi, per esami e per titoli riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria sono composte da un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, con funzioni di presidente, da un preside e da un professore di istituto d'istruzione secondaria scelto fra i professori che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio prevista per il ruolo cui appartengono.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi riservati agli insegnanti tecnici pratici sono composte da un preside e da due professori ordinari di materie tecniche in servizio negli Istituti di istruzione tecnica.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli cono composte:
a) da un professore universitario, con funzioni di presidente;
b) da un ispettore centrale per l'insegnamento medio;
c) da un preside o da un professore ordinario di istituto di istruzione secondaria scelto tra i professori che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli riservati agli insegnanti tecnici pratici sono composte da un preside di Istituto tecnico e da due professori ordinari di materie tecniche.
Per il disimpegno delle funzioni di segretario, il Ministro puo' aggregare alle Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli un funzionario di carriera direttiva con qualifica non superiore a direttore di sezione appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.
Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e possono essere integrate nel caso e nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra di loro, o con uno dei candidati, parenti o affini entro il quarto grado incluso.
Art. 13
#Comma 1
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami e per titoli riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione artistica sono composte come segue:
a) per le Accademie di belle arti:
da tre professori titolari di Accademie di belle arti, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) per i Conservatori di musica:
da due direttori titolari di Conservatorio, uno dei quali con funzioni di presidente, ed un professore titolare negli Istituti stessi;
c) per l'Accademia nazionale di danza;
dalla direttrice titolare dell'Accademia nazionale di danza, presidente, e due professori titolari della Accademia stessa;
d) per i Licei artistici:
da tre professori da scegliersi tra i titolari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, di cui almeno uno delle Accademie stesse, con funzioni di presidente;
e) per gli Istituti e Scuole d'arte;
da un direttore titolare, presidente, e due professori titolari nei predetti Istituti o Scuole.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami e per titoli riservati agli insegnanti d'arte applicata sono composte nel modo previsto dalla, lettera e) del precedente comma.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami e per titoli riservati agli insegnanti di materie culturali nei Licei artistici, negli Istituti e Scuole d'arte nonche' nei Conservatori di musica sono composte da un professore universitario, con funzione di presidente, e da due professori in servizio nel tipo di istituto cui si riferisce il concorso.
I professori chiamati a far parte delle Commissioni relative agli istituti di istruzione artistica dovranno essere scelti tra coloro che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio prevista per il ruolo cui appartengono, fatta eccezione per i professori di Accademie di belle arti chiamati a far parte della Commissione di cui alla lettera d).
Per i concorsi per soli titoli relativi alle materie artistiche, le Commissioni sono composte come segue:
a) per le Accademie di belle arti:
da un ispettore centrale per le Antichita' e belle arti, presidente, e da due professori titolari di Accademie di belle arti;
b) per i Conservatori di musica:
da un ispettore centrale per le Antichita' e belle arti, presidente, da un direttore titolare di Conservatorio e da un professore titolare degli Istituti stessi;
c) per i Licei artistici:
da un ispettore centrale per le Antichita' e belle arti, presidente, da un professore titolare di Accademia di belle arti e da un professore titolare di Liceo artistico;
d) per gli Istituti e Scuole d'arte:
da un ispettore centrale per le Antichita' e belle arti, presidente, da un direttore titolare e da un professore titolare dei predetti Istituti o Scuole.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli riservati agli insegnanti d'arte applicata sono composte nel modo previsto dalla lettera d) del precedente comma.
Per i concorsi per soli titoli relativi alle materie culturali le Commissioni avranno la stessa composizione delle Commissioni stabilite per i concorsi per esami e per titoli.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 12.
Art. 14
#Comma 1
La Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.
Nella sua prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove d'esame e tra le categorie di titoli previste dall'articolo seguente.
I titoli sono valutati dalla Commissione prima delle prove d'esame.
Art. 15
#Comma 1
La Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti cosi' ripartiti:
a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;
b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attivita' culturale svolta dai candidati.
Agli effetti della valutazione del merito, didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorita' scolastiche, nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonche' dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.
Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad "ottimo", nonche' le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.
Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esami in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneita' conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria, purche' di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esami e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attivita' culturale svolta dai concorrenti.
Per quanto riguarda gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica la Commissione tiene conto anche dei risultati conseguiti in concorsi per titoli ed esami o per soli titoli nonche' dell'attivita' artistica svolta dai concorrenti.
Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.
Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.
Art. 16
#Comma 1
Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.
Nella graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione, complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 80 su 100.
Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla, votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello, dei posti messi a concorso.
Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80 su 100.
Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.
A parita' di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia, maggiore anzianita' di servizio e, subordinatamente, al piu' anziano di eta'.
Art. 17
#Comma 1
Il Ministro, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.
La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 18
#Comma 1
Con provvedimenti aventi effetto dal 1 ottobre dello anno al quale si riferisce l'accertamento del numero dei posti messi a concorso i vincitori conguono il passaggio anticipato alla classe di stipendio superiore a quella di appartenenza all'atto dell'ammissione al concorso cui hanno partecipato.
Per gli insegnanti degli Istituti d'istruzione secondaria i provvedimenti previsti dal precedente comma sono adottati, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, dai provveditori agli studi; per gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica gli stessi provvedimenti sono adottati dal Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 19
#Comma 1
I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.
Art. 20
#Comma 1
I concorsi per merito distinto hanno luogo in Roma.
Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle Commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame si applicano le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di Istituti di istruzione secondaria e artistica.
Art. 21
#Comma 1
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono indetti i concorsi per merito distinto relativi ai posti disponibili al 1 ottobre 1958 e al 1 ottobre 1959, ai quali possono partecipare coloro che alle date suddette erano in possesso dei requisiti previsti dai precedenti articoli 4 e 5.
Ai fini di cui all'art. 19 l'ammissione ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili al 1 ottobre 1959 e' disposta con riserva nei confronti di coloro che partecipano anche ai concorsi per il conferimento dei posti disponibili al 1 ottobre 1958.
Comma 2
CAPO II - Norme per l'attribuzione dell'aumento periodico anticipato per merito
Art. 22
#Comma 1
Agli effetti dell'attribuzione dell'aumento periodico anticipato, ai sensi del primo, secondo e quanto comma dell'art. 14 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono utili i primi tre anni scolastici consecutivi di servizio prestato nella stessa classe di stipendio, ciascuno dei quali sia stato valutato con la qualifica di "ottimo".
L'aumento anticipato e' attribuito con effetto dal compimento di un anno dalla data di decorrenza dello ultimo aumento periodico in godimento conseguito per anzianita'.
Art. 23
#Comma 1
Lo scrutinio per merito comparativo, previsto dal terzo comma dell'art. 14 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per l'attribuzione dell'aumento periodico anticipato per merito agli insegnanti che fruiscono dell'ultima classe di stipendio della rispettiva carriera, ha luogo ogni anno dopo il 30 settembre.
Art. 24
#Comma 1
Allo scrutinio annuale sono ammessi d'ufficio gli insegnanti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio con l'attribuzione dell'ultima classe di stipendio e abbiano riportato la qualifica di "ottimo" nel triennio scolastico conclusosi il 30 settembre dello stesso anno solare.
I provveditori agli studi formano l'elenco degli insegnanti della, rispettiva Provincia che risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma e lo trasmettono al Ministero della pubblica istruzione, dandone notizia agli interessati.
Art. 25
#Comma 1
Alle operazioni di scrutinio procedono le seguenti Commissioni: una per gli insegnanti delle Scuole di istruzione media e di avviamento professionale; una per quelli degli Istituti di istruzione classiva, scientifica e magistrale; un'altra per quelli degli Istituti di istruzione tecnica; una quarta per gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica ed un'altra, infine, per quelli di educazione fisica.
Ciascuna delle prime tre Commissioni e' composta:
a) dal capo del servizio corrispondente, che la presiede;
b) da due ispettori centrali per l'insegnamento medio e da un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;
c) da un preside e da due professori ordinari del corrispondente ordine di scuole, ciascuno dei quali e' scelto fra terne di capi di Istituto e professori designati dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
La Commissione per lo scrutinio degli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica e' composta:
a) dal capo del servizio corrispondente, che la presiede;
b) da un ispettore centrale per le Antichita' e belle arti e da un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
c) da un direttore e da un professore scelti fra terne di capi di Istituto e professori delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti e Scuole d'arte designati dalla IV sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, i quali prendono parte alle operazioni di scrutinio concernenti il personale dei predetti Istituti; da un direttore e da un professore scelti fra terne di capi d'Istituto e professori dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale di danza, designati dalla V Sezione del Consiglio stesso, i quali prendono parte alle operazioni di scrutinio concernenti i professori degli Istituti predetti. La direttrice dell'Accademia nazionale di danza sostituisce il direttore di Conservatorio quando le operazioni di scrutinio si riferiscono al personale dell'Accademia stessa.
La Commissione per lo scrutinio degli insegnanti di educazione fisica e' composta:
a) dal capo del servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva, che la presiede;
b) da due ispettori centrali per l'insegnamento medio e da un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
c) da un preside e da due professori ordinari di educazione fisica scelti fra terne di capi d'Istituto e professori designati dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
A ciascuna Commissione e' assegnato, per il disimpegno delle funzioni di segretario, un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di 2ยช classe.
I professori da chiamare a far parte delle Commissioni previste dai precedenti commi sono designati fra coloro che abbiano gia' conseguito l'aumento anticipato per merito.
Nella prima applicazione del presente articolo le Commissioni sono costituite senza la partecipazione dei professori.
Art. 26
#Comma 1
Il giudizio comparativo e' formulato tra gli insegnanti della stessa disciplina o gruppo di discipline che appartengono allo stesso tipo di scuola.
Agli effetti del giudizio di cui al precedente comma la Commissione prende in esame, con riguardo al servizio prestato da ciascun insegnante posteriormente al passaggio all'ultima classe di stipendio, tutti gli elementi relativi alla continuita' e all'efficacia educativa e didattica dell'insegnamento impartito, alla consuetudine di studio e all'attivita' scientifica o artistica, agli incarichi assolti nell'interesse della propria scuola ed ogni altro sicuro elemento che valga a conferire rilievo alla personalita' del docente.
Compiuta la valutazione comparativa di ciascun gruppo di insegnanti, la Commissione designa i piu' meritevoli in numero pari alla meta' degli ammessi allo scrutinio.
Art. 27
#Comma 1
Il Ministro riconosciuta la regolarita' del procedimento seguito dalla Commissione, approva con proprio decreto l'elenco dei designati.
Il decreto di cui al precedente comma e' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Art. 28
#Comma 1
Agli insegnanti compresi nell'elenco di cui al precedente articolo l'aumento anticipato e' attribuito con la decorrenza stabilita dal capoverso dell'art. 22.
Il beneficio di cui al precedente comma non puo' essere accordato piu' di una volta.
Art. 29
#Comma 1
L'aumento periodico anticipato di cui al precedente articolo e' attribuito agli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria dal provveditore agli studi competente per territorio, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1955, n. 766. Agli insegnamenti degli Istituti d'istruzione artistica l'aumento e' attribuito dal Ministero della pubblica istruzione.