DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1825/1961 - Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio.

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio.

Numero 1825 Anno 1961 GU 08.06.1962 Codice 061U1825

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-01;1825

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 la Regione si avvale, finche' non sara' diversamente provveduto delle intendenze di finanza e degli altri Uffici dello Stato esistenti nel territorio regionale.


Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

In attuazione dell'art. 33 dello Statuto della Regione siciliana sono assegnati alla Regione i beni patrimoniali disponibili ivi esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo nonche' quelli indisponibili ivi esistenti alla stessa data e indicati nel secondo comma dell'art. 33 dello Statuto.


Art. 5

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Comma 1

La individuazione dei beni di cui ai precedenti articoli sara' effettuata entra sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con appositi elenchi da compilarsi dal Ministero delle finanze di intesa con il Ministero del tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione regionale.((1))
Detti elenchi saranno approvati con decreti del Presidente della, Repubblica su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.
Dalla, data di detti decreti avra' effetto il passaggio dei beni con i relativi oneri alla Regione.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il termine previsto dal primo comma, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1961, n. 1825, e' elevato ad anni due e decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto." La madesima modifica e' disposta (con l'art. 7, comma 1) anche dal D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637.


Art. 6

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Comma 1

Le spese concernenti l'amministrazione e la gestione dei beni che restano di competenza statale rimangono a carico dell'Amministrazione che ne ha la disponibilita'.


Art. 7

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Comma 1

Restano fermi gli effetti degli atti di gestione o amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dall'Amministrazione statale o da quella regionale anteriormente alla emanazione dei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 5.


Art. 8

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Comma 1

Con successivo decreto saranno emanate le norme di attuazione nella materia del demanio marittimo.