Le merci presentate all'importazione, che rispondono alle condizioni stabilite per l'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla eliminazione progressiva, tra gli Stati membri, dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni altra misura di effetto equivalente, sono ammesse a beneficiare di tali disposizioni su presentazione del "certificato di circolazione" rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle autorita' doganali dello Stato membro di esportazione, in conformita' della Decisione adottata in data 5 dicembre 1960 dalla Commissione della Comunita' Europea, riprodotta in allegato al presente decreto.
Gli organi doganali possono richiedere la esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengono che l'identita' della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata silla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse le disposizioni relative alla eliminazione progressiva dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni altra misura di effetto equivalente, previste dal Trattato, qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.
La presentazione del certificato di circolazione, di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo che negli scambi tra gli Stati membri sostituisce il certificato di origine, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalita' previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.