Il contingente di sbozzi in rotoli per lamiere (voce della tariffa 73.08-a-1) di cui all'art. 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1960, n. 592, 6 aumentato di 10.000 tonnellate e portato a complessive tonnellate 40.000.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dal 1 gennaio 1961 a non oltre il 30 giugno 1961 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio:
a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa ex 73.01);
b) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa 73.08-a-1), nei limiti di un contingente di tonnellate 60.000, riservato alle aziende sprovviste di acciaierie, aia dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto od in parte, alla fabbricazione con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 2500 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa 73.13-a-1; 73.15-b-6-alfa-I).
Art. 3
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961:
a) la farina di frumento manitoba (voce della tariffa doganale ex 11.01-a), destinata ad essere impiegata nella fabbricazione di colla di glutine in scaglie e di amido di frumento, e' ammessa all'importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di quintali 650 per l'anno 1960 e successivamente di quintali 7500 annui, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;
b) il contingente annuo di fecole di patate di cui alla voce della tariffa doganale ex 11.08-b-1, ammesso a dazio ridotto se destinato alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli apparecchi e bozzime a base di fecole, e' elevato per l'anno 1960 a quintali 30.800 e successivamente a quintali 40.000 annui;
c) l'olio di palmisti, altro (voce della tariffa doganale ex 15.07-n-2) destinato ad essere impiegato nella produzione di alcool laurilico e' ammesso all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente di quintali 1700 per l'anno 1960 e successivamente di quintali 20.000 annui, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;
d) il contingente annuo di tizia di cui alla voce della tariffa doganale ex 32.07-a-2-beta-X, ammesso in esenzione da dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione di idrosolfati, e' elevato per l'anno 1960 a quintali 26.300 e successivamente a quintali 40.000 annui;
e) il contingente annuo di biglie di vetro con un contenuto non superiore all'1,5 per cento di alcali (ossido di sodio piu' ossido di potassio), del 10/18 per cento di alluminio piu' ossido di ferro e del 6/12 per cento di anidride borica, di cui alla voce della tariffa doganale ex 70.03-a, ammesso a dazio ridotto se destinato alla fabbricazione delle fibre di vetro, e' elevato per l'anno 1960 a quintali 32.500 e successivamente a quintali 60.000 annui.
Art. 4
#Comma 1
L'agevolazione daziaria prevista per i tronchetti di legno comune rozzo, anche scortecciato, di lunghezza di circa un metro e del diametro fino a circa 25 cm., destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, di cui alla voce della tariffa doganale ex 44.03-b, e' modificata come segue:
"I tronchetti di legno comune rozzo, anche scortecciato, di lunghezza da circa un metro fino a circa due metri e del diametro fino a circa 25 cm. (voce di tariffa ex 44.03-b) e gli spacconi di lunghezza da circa un metro fino a circa due metri (voce di tariffa ex 14.01-a-2), destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, sono ammessi in esenzione da dazio, entro i limiti di un contingente globale annuo di quintali 200.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze".
Art. 5
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, ai prodotti compresi nell'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi temporanei a fianco di ciascuno di essi indicati.
Art. 6
#Comma 1
Alle note del capitolo 92 (strumenti musicali, ecc.) della tariffa dei dazi doganali di importazione, e' aggiunta la seguente nota:
- Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti sessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.
Art. 7
#Comma 1
Dal 1 gennaio 1961 alla tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le note del capitolo 73 (ghisa, ferro e acciaio) sono modificate come appresso:
Nota 1-a) - Ghise (n. 73.01):
Alla fine della nota e' aggiunto il seguente comma:
"La ghisa presentata allo stato liquido e' assimilata alla ghisa solida".
Nota 1-g) - Lingotti (n. 73.06):
Alla fine della nota e' aggiunto il seguente comma:
"L'acciaio presentato allo stato liquido e' assimilato all'acciaio, secondo la specie, in lingotti non placcati".
Nota 1-n) - Lamiere (n. 73.13):
Alla fine della nota e' aggiunto il seguente comma:
"Per l'applicazione delle sottovoci, le lamiere ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiere piane".
Nota 1-p) - Barre (n. 73.10):
Alla fine della nota e' aggiunto il seguente comma:
"La vergella o bordione (film machine) e' un prodotto a sezione piena, soltanto l'aminato a caldo, presentato in matasse arrotolate a caldo.
Si comprendono sotto questa denominazione:
1) i prodotti a sezione rotonda o quadrata, il cui diametro o il lato non superi i mm. 13;
2) i prodotti di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla nota 1 m) e il cui peso per metro lineare non superi kg. 1,330".
Nota A)-a:
La nota A)-a e' sostituita dalla seguente:
"a) ghise ematiti: quelle contenenti, in peso, al massimo 0,5% di fosforo e che possono inoltre contenere, isolatamente o complessivamente, 8% o meno di silicio, 6% o meno di manganese, 0,3% o meno di nichelio, 0,2% o meno di cromo, 0,3% o meno di rame, 0,1% o meno di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.)".
b) la numerazione di statistica e la denominazione delle merci per le voci n. 73.02-c, e n. 73.02-II sono modificate come all'allegata tabella B, firmata dal Ministro per le finanze.
Art. 8
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.