Dal 1 luglio 1960 a non oltre il 31 dicembre 1960 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio;
a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa ex 73.01):
b) il dazio doganale nella misura, del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa 73.08-a-1), nei limiti di un contingente di tonnellate 30.000, riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils - escluse quelle produttrici di detti semiprodotti - che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati;
c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 2000 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa 73.13-a-1; 73.15-b-6-alfa-I).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, i sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione di nerofumo, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
Residui aromatici ottenuti nel cracking catalitico di oli minerali (voce della tariffa doganale ex 27.07-b);
Oli di petrolio o di scisti, ecc., lubrificanti, di altra specie, altri (voce della tariffa doganale n. 27.10-a5-beta-II);
Residui della lavorazione degli oli di petrolio o di scisti, ecc. (voce della tariffa doganale n. 27.10 a 6);
Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi (voce della tariffa doganale n. 27.14-c).
Art. 3
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, ai prodotti compresi nell'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi temporanei a fianco di ciascuno di essi indicati.
Art. 4
#Comma 1
Dal 1 luglio 1960 alla tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la numerazione di tariffa e di statistica e la denominazione delle merci per le voci n. 73.01 a-b, numero 73.10 d-1 alfa II, n. 73.13, b-5-epsilon sono modificate come all'allegata tabella B, firmata dal Ministro per le finanze;
b) la numerazione di tariffa della voce n. 73.01-c e' modificata in n. 73.01-d.
Art. 5
#Comma 1
Alla tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1959, n. 1109, sono apportate le seguenti rettifiche:
a) il dazio temporaneo sul valore indicato per la voce n. 41.06-d e' corretto in 11,70% (*);
b) le voci numeri 55.05-a-2-beta, 58.05-a-4-beta, 58.05-a-5-beta sono corrette rispettivamente in 58.05-a2-alfa, 58.05-a-4-alfa, 58.05-a-5-alfa;
c) ai dazi temporanei sul valore indicati per le voci numeri 85-20-a-1-2-3 vanno aggiunti rispettivamente i dazi minimi per pezzo di L. 6,30 (*), L. 11,70 (*) e L. 18 (*);
d) il dazio temporaneo sul valore indicato per la voce n. 87.01-b-1-alfa (clausola I) e' corretto in 26% (*).
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.