Gli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1319, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4. - La Commissione esaminatrice di cui all'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, e' nominata con decreto del Ministro per le finanze ed e' composta:
a) dal comandante in seconda del Corpo, presidente;
b) da un generale di divisione, da un generale di brigata e da due colonnelli del Corpo, membri;
c) da un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto.
Il presidente e i membri della Commissione seguono con assiduita' lo svolgimento dei corsi valutativi per rendersi personalmente conto delle qualita' culturali e delle attitudini dimostrate dai singoli candidati.
Art. 8. - Il giudizio sulle prove scritte ed orali e' demandato ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta:
a) dal comandante generale della guardia di finanza, presidente;
b) dal comandante in seconda, da un generale di divisione, da un generale di brigata e da due colonnelli del Corpo, membri;
c) da, un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto.
Il Ministro per le finanze ha facolta' di sostituire uno o piu' componenti della Commissione soltanto nel caso di giustificato impedimento.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1