DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1979/1961 - Istituzione di Istituti tecnici industriali in Torino, Lecco (Como), Milano, Arzignano (Vicenza), Cesena (Forli), Parma, Ravenna, Roma VI e Roma VII, Giulianova (Teramo), Caserta, Torre Annunziata (Napoli), Potenza, Vibo Valentia (Catanzaro), Sassari.

Istituzione di Istituti tecnici industriali in Torino, Lecco (Como), Milano, Arzignano (Vicenza), Cesena (Forli), Parma, Ravenna, Roma VI e Roma VII, Giulianova (Teramo), Caserta, Torre Annunziata (Napoli), Potenza, Vibo Valentia (Catanzaro), Sassari.

Numero 1979 Anno 1961 GU 11.06.1963 Codice 061U1979

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1979

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1961 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali:

Piemonte:
1) Torino, per l'elettronica industriale;

Lombardia:
2) Lecco (Como), per la, meccanica;
3) Milano, per la meccanica;

Veneto:
4) Arzignano (Vicenza), per la chimica industriale;

Emilia-Romagna:
5) Cesena (Forli), per le telecomunicazioni;
6) Parma, per l'elettrotecnica;
7) Ravenna, per la chimica industriale;

Lazio:
8) Roma, per la meccanica, l'elettrotecnica e le telecomunicazioni;
9) Roma, per la meccanica, l'elettrotecnica e le telecomunicazioni;

Abruzzi e Molise:
10) Giulianova (Teramo), per la meccanica;

Campania:
11) Caserta, per la meccanica;
12) Torre Annunziata (Napoli), per la meccanica;

Basilicata:
13) Potenza, per la meccanica;

Calabria:
14) Vibo Valentia (Catanzaro), per la meccanica;

Sardegna:
15) Sassari, per la meccanica.


Art. 2

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Comma 1

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti, di cui all'art. 1, sono indicati nelle tabelle 4, B, C, D, E, F annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 3

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Comma 1

Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella G, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 115 per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo corrispondente degli esercizi successivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.