DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1962/1961 - Istituzione di Istituti tecnici femminili in Ancona Arezzo, Caltanissetta, Catanzaro, Foggia, Jesi, Napoli, Piazza Armerina, Roma IV, Roma V, Salerno, Siracusa, Sora, Trieste.

Istituzione di Istituti tecnici femminili in Ancona Arezzo, Caltanissetta, Catanzaro, Foggia, Jesi, Napoli, Piazza Armerina, Roma IV, Roma V, Salerno, Siracusa, Sora, Trieste.

Numero 1962 Anno 1961 GU 06.06.1963 Codice 061U1962

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1962

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1961 e' istituito un Istituto tecnico femminile ad indirizzo generale nelle localita' sottoindicate:
1) Ancona; 2) Arezzo; 3) Caltanissetta; 4) Catanzaro; 5) Foggia;
6) Jesi; 7) Napoli; 8) Piazza Armerina; 9) Roma IV; 10) Roma V; 11) Salerno; 12) Siracusa; 13) Sora; 14) Trieste.


Art. 2

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Comma 1

Le Scuole professionali femminili di Arezzo, Catanzaro, Foggia, Napoli "V. Emanuele II", Piazza Armerina, Roma "C. Antonietti", Roma "Saffi" Salerno, Siracusa e Trieste sono gradualmente soppresse a decorrere dal 1 ottobre 1961.


Art. 3

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Comma 1

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono indicati nelle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 4

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Comma 1

Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella C, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
L'onere della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul cap. 115, esercizio finanziario 1961-62 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e sui capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.
Gli Istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione e certificati di studio originali, in sostituzione di quelli provvisori rilasciati durante il periodo del loro eventuale funzionamento in via sperimentale.