Sono istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1961:
PUGLIE:
Taranto: a) Massafra, un Istituto tecnico agrario statale;
Foggia: b) San Severo, un Istituto tecnico agrario statale.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i predetti Istituti sono indicati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto, firmate d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7, e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Art. 3
#Comma 1
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura, indicata nella tabella C annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
L'onere della spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sul cap. III dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62 e nei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.