IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1958, n. 797;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e commercio;
Decreta:
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, e' sostituito dal seguente:
Art. 2. - Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali e, sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale.
Fanno parte di ciascuna Commissione:
a) il direttore dello stabilimento ittiogenico competente per territorio;
b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
c» il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
d) il capo dell'Ufficio del genio civile;
e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio;
f) il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
g) il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva;
h) due membri effettivi e due supplenti scelti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su terna di nominativi segnalati dalle organizzazioni sindacali nazionali piu' rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci.
I membri di cui alla lettera h) del presente articolo durano in carica tre anni.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1