DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1349/1960 - Modifica della composizione delle Commissioni consultive per la pesca nelle acque dolci.

Modifica della composizione delle Commissioni consultive per la pesca nelle acque dolci.

Numero 1349 Anno 1960 GU 23.11.1960 Codice 060U1349

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-02;1349

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1958, n. 797;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e commercio;

Decreta:

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, e' sostituito dal seguente:
Art. 2. - Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali e, sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale.
Fanno parte di ciascuna Commissione:
a) il direttore dello stabilimento ittiogenico competente per territorio;
b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
c» il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
d) il capo dell'Ufficio del genio civile;
e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio;
f) il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
g) il presidente della sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva;
h) due membri effettivi e due supplenti scelti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su terna di nominativi segnalati dalle organizzazioni sindacali nazionali piu' rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci.
I membri di cui alla lettera h) del presente articolo durano in carica tre anni.