I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche ed affini.(1)((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 107 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del presente provvedimento nella parte in cui rende obbligatorio "erga omnes" il versamento del contributo di cui all'art. 10, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959 per i dipendenti dell'industria grafica ed affini.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 156(in G.U. 1a s.s. 14/07/1971, n. 177) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nel contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, per i dipendenti delle industrie grafiche e affini, conferisca al giudice ordinarie l'esercizio del potere derivante dall'art. 36 della Costituzione".