IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Visto il regio decreto 10 giugno 1939, n. 1134;
Vista l'istanza del presidente dell'Istituto musicale pareggiato "U. Giordano" di Foggia in data 28 dicembre 1957, n. 270;
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Istituto musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno scolastico 1961-62 la Scuola di flauto presso l'Istituto musicale pareggiato "U. Giordano" di Foggia e' pareggiata a tutti gli effetti di legge alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1