DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 72/1962 - Modificazioni all'art. 378 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Modificazioni all'art. 378 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Numero 72 Anno 1962 GU 10.03.1962 Codice 062U0072

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-27;72

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

All'articolo 378 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi:
"Su richiesta dei pensionati avanzata, a, seconda dei casi, alla competente Amministrazione od all'Ufficio provinciale del tesoro, la consegna dei libretti (certificati di iscrizione) puo' essere effettuata dai notai, previo accertamento delle condizioni alle quali e' subordinato il godimento delle pensioni, con la osservanza delle formalita' prescritte e sotto la propria responsabilita'.
Le spese connesse con detta consegna sono a totale carico dei richiedenti.
Gli Uffici provinciali del tesoro, nel trasmettere ai notai designati i libretti certificati di iscrizione provvedono a darne notizia al sindaco del Comune interessato.
Il sindaco deve fornire assicurazioni al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualita' di pensionato del titolare del libretto (certificato di iscrizione)".