IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 27 giugno 1961, nn. 543 e 544; 3 agosto 1961, n. 908; 23 ottobre 1961, n. 1114; 29 ottobre 1961, n. 1124; 31 ottobre 1961, nn. 1115 e 1119;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, esiste la necessaria disponibilita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 392 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, e' autorizzato il prelevamento di lire 1.785.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il medesimo esercizio:
Ministero del tesoro
Presidenza del Consiglio dei Ministri
e servizi dipendenti:
Uffici di Presidenza:
Cap. n. 59-bis (di nuova istituzione).
- Spese postali e telegrafiche.......... L. 18.000.000 Consiglio superiore della pubblica
amministrazione:
Cap. n. 237. - Spese per l'impianto
dell'Albo dei dipendenti civili dello
Stato per l'impianto degli uffici, per
registri, stampati e cancelleria........ " 23.000.000 Servizi del Provveditorato per tutte
le Amministrazioni:
Cap. n. 382. - Spese per la pulizia ed
il riscaldamento dei locali delle Ammi-
nistrazioni centrali e per l'acquisto
del relativo materiale tecnico accesso-
rio..................................... L. 110.000.000 Spese per servizi speciali ed uffici
esterni dell'Amministrazione del tesoro:
Amministrazione delle pensioni di
guerra:
Cap. n. 515. - Compensi speciali in
eccedenza ai limiti stabiliti per il la-
voro straordinario da corrispondere al
personale per prestazioni straordinarie
da rendere, anche col sistema del cotti-
mo, per conto e nell'interesse del ser-
vizio delle pensioni di guerra (art. 6
del decreto legislativo presidenziale 27
giugno 1946, n. 19)..................... " 8.000.000 Risarcimenti danni di guerra:
Cap. n. 524. - Spese per il funziona-
mento delle Commissioni centrali e pro-
vinciali dei danni di guerra, nonche dei
servizi centrali e periferici incaricati
dell'accertamento, liquidazione e paga-
mento dei danni di guerra e di tutte le
altre operazioni inerenti a tale servi-
zio..................................... " 50.000.000
Ministero delle finanze
Spese generali:
Cap. n. 36. - Spese casuali........... " 8.000.000
Ministero degli affari esteri
Spese generali:
Cap. n. 30. - Servizio stampa. Spese
per abbonamenti ed acquisto di giornali
e pubblicazioni quotidiane e periodiche
e di bollettini di Agenzie di informa-
zione italiani e stranieri per il Mini-
stero e per abbonamenti a giornali ita-
liani e bollettini di Agenzie di infor-
mazioni italiani e stranieri per le Rap-
presentanze all'estero e per le Organiz-
zazioni internazionali. Spese per la
Rassegna stampa italiana ed estera. Spe-
se per la compilazione, la riproduzione
e la diffusione di bollettini stampa
delle Rappresentanze all'estro. Spese
per la redazione e diffusione di mate-
riale di informazione e documentazione di
articoli di stampa, nonche per la pub-
blicazione e diffusione di numeri spe-
ciali. Spese per il funzionamento mac-
chine ufficio stampa e per installazione
apparecchi radio a sistema stampante.
Spese per visite di giornalisti stranie-
ri in Italia. Spese per traduzioni. Spe-
se per riproduzione di articoli di stam-
pa mediante procedimento fotografico.... " 200.000.000 Spese diverse:
Cap. n. 122. - Spese riservate dipen-
denti da avvenimenti internazionali..... L. 10.000.000 Cap. n. 148-bis (di nuova istituzione,
sotto la nuova rubrica "Accensione di
crediti). - Funzionamento dell'Unita o-
spedaliera della Croce rossa italiana
inviata nel Congo per l'assistenza medi-
ca delle Forze di emergenza dell'O.N.U.. " 400.000.000
Ministero della pubblica istruzione
Spese per le antichita e belle arti:
Cap. n. 202. - Spese per la manuten-
zione e conservazione dei monumenti di
proprieta anche non statale e la custo-
dia del monumento di Calatafimi e della
tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera.
Assegno per il sepolcreto della famiglia
Cairoli in Groppello. Spese per il Museo
nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma.
Spese per la conservazione di monumenti,
edifici e raccolte che si collegano a
memorie di fatti patriottici o di perso-
ne illustri. Concorso nella spesa per
restauri a monumenti di proprieta non
statale di carattere storico............ " 80.000.000
Ministero dei lavori pubblici
Spese relative al pronto soccorso:
Cap. n. 145 - Spese per l'apprestamen-
to dei materiali e per le necessita piu'
urgenti in caso di pubblica calamita'
(regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n.
2389, convertito nella legge 15 maggio
1928, n. 833; decreto legislativo 12 a-
prile 1948, n. 1010; legge 3 febbraio
1951, n. 164 e legge 23 febbraio 1952,
n. 100)................................. " 600.000.000 Provveditorato regionale alle opere
pubbliche di Roma:
Cap. n. 180. - Spese per l'esecuzione
di altre opere pubbliche di carattere
straordinario e per concorsi, contributi
e sussidi............................... " 50.000.000 Provveditorato alle opere pubbliche di
Cagliari:
Cap. n. 194. - Spese per l'esecuzione
di altre opere pubbliche di carattere
straordinario e per concorsi, contributi
e sussidi, nonche per l'apprestamento
dei materiali e per le necessita piu ur-
genti in caso di pubbliche calamita'..... " 50.000.00
0
Ministero della difesa
Servizi speciali:
Cap. n. 177. - Spese riservate dello
Stato Maggiore della Difesa e degli Or-
gani centrali e territoriali della Dife-
sa...................................... " 175.000.000
Ministero del turismo e dello spet-
tacolo
Spese generali:
Cap. n. 23. - Fitto di locali......... L. 3.000.000
-------------
L. 1.785.000.000
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Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1