I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi agli operai ed agli impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi, del 18 dicembre 1957, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal precitato contratto collettivo per gli impiegati ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi.((1))
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 49. - VILLA
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-17 febbraio 1971, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1971, n. 49)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma, del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi".