I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-8 febbraio 1966, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 12/02/1966, n. 38) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, concernente norme sui licenziamenti per riduzione di personale dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, nella parte in cui prescrive l'obbligo di un previo procedimento di conciliazione fra le organizzazioni sindacali competenti, nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ravvisare la necessita' di attuare quella riduzione"