I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 maggio 1966, n. 50,(in G.U. 28/25/1966, n. 131) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria."