All'art. 15 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, n. 451, e' aggiunto il seguente comma:
"In relazione all'adeguamento della conduzione dei semenzai allo sviluppo tecnico-scientifico della fitopatologia e a particolari esigenze ecologiche e produttive, la Direzione generale dei monopoli di Stato puo' dispensare singole aziende dal raggruppamento dei semenzai nei centri di produzione di cui al terzo comma, ferma la potesta' dell'Amministrazione di effettuare i controlli ad essa pertinenti".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1