DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree.

Numero 2056 Anno 1962 GU 06.04.1963 Codice 062U2056

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-27;2056

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO PRIMO - Capo I Doveri e diritti dei cittadini in ordine al pericolo venereo

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87 della Costituzione;
Visto la legge 25 luglio 1956, n. 837 sulla riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per il tesoro, per le finanze, per la difesa, per la pubblica istruzione, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

La cura delle malattie previste dall'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e' obbligatoria.


Art. 2

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Comma 1

Chiunque e' affetto da malattia venerea deve farsi curare negli appositi dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree, ovvero dal medico condotto o da un medico di propria, scelta, sottoponendosi a tutti i necessari accertamenti di laboratorio.
I contravventori sono puniti ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1956, n. 837 con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000, gli infermi affetti da malattia venerea hanno il diritto di essere, visitati e citrati gratuitamente in ogni stadio della malattia presso, gli appositi dispensati, ovvero in mancanza da i medico condotto ed hanno diritto di usufruire di tutti i necessari accertamenti di laboratorio.


Art. 3

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Comma 1

Agli effetti della legge 25 luglio 1956, n. 837, e' fatto obbligo agli esercenti la patria, potesta' o la tutela, di provvedere alla cura dei minori o di coloro che sono affidati alla loro tutela quando siano a conoscenza che i medesimi sono affetti da malattie veneree.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 30.000.


Art. 4

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Comma 1

La cura delle malattie veneree e' di norma ambulatoriale. Puo' essere autorizzato il ricovero gratuito, nelle cliniche dermosifilopatiche universitarie o negli ospedali comuni, che non siano specializzati per la cura di altre specifiche malattie, nei casi di comprovata necessita' clinica o profilattica.


Art. 5

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Comma 1

Chiunque debba presentare certificato di sana costituzione fisica o comunque attestante l'idoneita' fisica e psichica per l'espletamento di una determinata atti vita e le persone elio, intendono esercitare il baliatico devono sottoporsi ad esami sierologici del sangue per l'accertamento della lue.
I militari all'inizio del servizio ed all'atto dell'invio in congedo, gli aspiranti all'arruolamento nei Corpi militari e militarizzati dello Stato, i detenuti e di minorenni da rieducare sono obbligatoriamente sottoposti agli esami di cui al primo comma.
I suddetti accertamenti sono eseguiti gratuitamente e sono del pari rilasciati gratuitamente i certificati attestanti l'avvenuto accertamento.
L'interessato sul quale sia stata accertata l'infezione in atto, deve essere riservatamente informato dell'esito degli accertamenti eseguiti e dell'obbligo della cura.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto (con l'art.93, comma 1) che al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e' abrogato il presente articolo.


Art. 6

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Comma 2

Capo II - Poteri del medico provinciale -Collaborazione dell'ispettore dermosifilografo provinciale

Art. 7

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Comma 1

La valutazione circa la necessita' del ricorso e' di competenza del medico personale.


Art. 8

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Comma 1

Il medico provinciale, quando abbia fondato motivo di ritenere che una persona sia affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose e possa diffonderla, puo' disporre gli accertamenti previsti dalla legge 25 luglio 1954, n. 837.
Il medico provinciale e' tenuto ad usare al riguardo ogni riservatezza e cautela.
Fermo restando il divieto per l'autorita' di pubblica sicurezza, di disporre accertamenti sanitari per le persone accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1955, n. 75, la circostanza di essere dedita alla prostituzione non e' preclusa di accertamenti sanitari da parte dei medico provinciale quando si verificano le condizioni di cui al primo comma.


Art. 9

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Comma 1

La persona cui sia stato rivolto, dal medico provinciale l'invito a sottoporsi agli accertamenti di cui all'articolo precedente, deve certificare il suo stato di salute in relazione alla presente infezione contagiosa, esibendo attestazione rilasciata dall'istituto o dal sanitario designato dal medico provinciale.
Ove la persona non si presenti alla visita, ovvero non esibisca il certificato rilasciato dal medico di fiducia, oppure venga accertata a suo carico l'infezione venerea in false contagiosa, resta in facolta' del medico provinciale di disporne l'allontanamento dal luogo di lavoro nei casi previsti dall'art. 6 della legge 25 luglio 1956, numero 837, di invitarla a curarsi, prescrivendone, ove occorra, il ricovero in apposito luogo di cura. L'ordine di allontanamento dal luogo di lavoro deve essere comunicato all'ispettore medico del lavoro.
In caso di rifiuto provvede d'ufficio ad adottare le opportune misure profilattiche compreso, se del caso l'ordine di ricovero.
L'efficacia dei relativi provvedimenti cessa non appena resti accertato, con apposita attestazione medica, che la malattia non esisteva e che non presenta piu' manifestazioni contagiose.
Per l'esecuzione dell'ordine di ricovero il medico provinciale puo' richiedere l'assistenza dell'autorita' di pubblica sicurezza.


Art. 10

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Comma 1

Qualora i controlli sanitari effettuati sui lavoratori addetti alla soffiatura del vetro con mezzi con meccanici, a norma della voce n. 57 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 363, rivelino l'esistenza di manifestazioni luetiche atte a diffondere il contagio, il medico provinciale adottera' i necessari provvedimenti sentito l'ispettore medico del lavoro.


Art. 11

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Comma 1

L'ispettore dermosifilografico provinciale coadiuva il medico provinciale nella vigilanza delle attivita' inerenti alla profilassi e alla cura delle malattie dermoveneree, procedendo anche a periodiche ispezioni, in particolare l'ispettore dermosifilografo provinciale deve:
1) attendere alla vigilanza su tutti i dispensari pubblici antivenerei da qualsiasi ente dipendenti - - universita', ospedali, Comuni - convenzioni o non con il Ministero della sanita', degli ambulatori dipendenti da enti mutuo previdenziali, dei consultori dermofilopatici dell'O.N.M.I. dei servizi dermovenerei negli istituti di prevenzione e di pena e nella case di rieducazione minorile, dei reparti dermovenerei ospedalieri;
2) assicurarsi che per ogni nuovo caso di malattia venerea soprattutto di sifilide primo-secondaria sia eseguita a accurata inchiesta epidemiologica per il reperimento della fonte di contagio;
3) assistere e consigliare il medico condotto per gli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 10 della legge 25 luglio 1956, n. 837 (accertamenti diagnostici, idoneita' delle cure, forniture dei medicinali, compilazione delle statistiche, tenuta dei registri);
4) collaborare e vigilare per il regolare svolgimento degli esami sierologici di massa previsti dall'art. 7 della legge, mantenendo a tal fine contatti con gli istituti elaboratori autorizzati ad eseguire gli esami sierologici ai sensi dell'art. 16 della legge;
5) eseguire, a richiesta del medico provinciale visite di controllo sulle persone indiziate di essere affette da malattie veneree con manifestazioni contagiose;
6) vigilare, in genere, sulla esecuzione delle misure di ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie.
L'ispettore, dermosilografo ha l'obbligo di risiedere nel capoluogo della Provincia per la quale e' stata conferita la nomina, nonche' di essere presente almeno due volte la settimana nell'Ufficio del medico provinciale, secondo l'orario prestabilito da quest'ultimo in relazione alle esigenze del servizio di sua competenza.
Il medico provinciale per rilevati ragioni puo' autorizzare l'ispettore dermosifilografo a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col piano regolare adempimento dei propri doveri.
Il Ministro per la sanita' con proprio decreto determina il numero e le circoscrizioni di servizio degli ispettori dermosifilografi.
Il Ministero della sanita' puo', su domanda, assegnare ad altra sede l'ispettore dermosifilografo.
Uno o piu' ispettori dermosifiligrafi possono essere incaricati dal Ministro per la sanita' dell'espletamento di speciali compiti inerenti all'organizzazione e vigilanza dei servizi antivenerei su scala nazionale.


Comma 2

Capo III - Obblighi dei sanitari

Art. 12

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Comma 1

Tutti i casi di malattie veneree con manifestazioni contagiose in atto comportano l'obbligo della denuncia al medico provinciale.
Detta denunzia, di regola, non e' nominativa e deve essere compilata su apposito modulo, nel quale, oltre alla diagnosi, dovranno essere indicate l'eta', il sesso, il Comune di residenza e la data di inizio della malattia della persona che ha richiesto l'assistenza; deve inoltre contenere notizie sulla probabile fonte di contagio ai fini dell'indagine epidemiologica.
I sanitari che hanno in cura infermi di malattie veneree e, in particolare, gli specialisti in dermosifilopatia devono tenere un registro in cui saranno iscritti e numerati progressivamente tutti i pazienti riscontrati affetti da malattie veneree e tutte le notizie circa la diagnosi e la cura praticata.
Detto registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorita' sanitaria.
Il sanitario che omette la denunzia e' passibile delle sanzioni di cui all'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora ometta di istituire e di tener in regola il registro di cui al comma precedente il medico provinciale lo deferisce al Consiglio dell'Ordine dei medici perche' venga promosso il procedimento disciplinare.


Art. 13

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Comma 1

I sanitari dispongono di appositi moduli predisposti dal Ministero della sanita' per le comunicazioni che sono tenuti ad effettuare, alle persone cui compete l'obbligo di far curare i minori e ai medici provinciali nei casi contemplati negli articoli 4 e 5 della legge.


Art. 14

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Comma 1

Il sanitario che comunque nell'esercizio professionale riscontri una persona affetta da malattia veneree ed il medico laboratorista che, a seguito di accertamenti di laboratorio effettuati su diretta richiesta dell'interessato, abbia rilevato risultati di positivita' di malattia, devono compiere quanto prescritto dagli articoli 4 e 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il sanitario che ha in cura una persona affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose in atto nel caso che questa sospenda arbitrariamente il trattamento terapeutico, deve invitarla per iscritto a proseguire la cura. I moduli per gli inviti sono forniti dal Ministero della sanita'.
Se entro tre giorni il paziente non si presenta, il sanitario deve farne denunzia al medico provinciale il quale procede ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 27 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 9 del presente regolamento.
I sanitari ed medici laboratoristi che non adempiano agli obblighi di cui ai precedenti commi, sono sottoposti a procedimento disciplinare e, qualora ne ricorrono i presupposti, sono puniti ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837.


Art. 15

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Comma 1

Qualora l'accertamento di laboratorio sua richiesto tramite un sanitario, l'obbligo di cui al precedente art. 13 incombe a tale professionista, al quale il medico laboratorista comunichera' in via riservata il risultato.
IL sanitario che rilascia certificati di sana costituzione fisica comunque attestanti l'idoneita' fisica e psichica per l'espletamento di una determinata attivita' e' tenuto, all'atto della consegna del certificato in parola o nel piu' breve tempo possibile, ad informare l'interessato dei risultati degli accertamenti eseguiti.


Art. 16

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Comma 1

Il medico provinciale deferisce i sanitari che non abbiano adempiuto ai loro obblighi all'autorita' giudiziaria od al competente Ordine sanitario.
L'Ordine predetto e' tenuto a comunicare all'Ufficio del medico provinciale i provvedimenti adottati.


Comma 2

TITOLO SECONDO - Capo I Dispensari pubblici Ambulatori presso il medico condotto

Art. 17

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Comma 1

L'istituzione dei dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree e' obbligatoria per i Comuni capoluoghi di Provincia e per quelli aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
I Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti possono peraltro, da soli o riuniti in consorzio con altri Comuni, istituire dispensari antivenerei.
L'istituzione dei dispensari antivenerei puo' essere resa obbligatoria con decreto del Ministro per la sanita', per i Comuni di cui al precedente comma quando speciali circostanze o una notevole diffusione delle malattie veneree ne determinano la necessita'.
Nelle citta' ove esistano cliniche dermosifilopatiche universitarie, ospedali od altri enti pubblici particolarmente idonei, l'esercizio dei dispensari puo' essere affidato a tali istituti, sia dai Comuni sia direttamente dal Ministero della sanita'.
Il Ministero, della sanita', ove ne ravvisi la necessita' puo' inoltre, affidare l'esercizio dei dispensari ad enti pubblici di carattere nazionale che perseguono fini di assistenza sanitaria e siano ritenuti idonei a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della sanita' Detti dispensari devono funzionare a cura degli enti che li hanno istituiti; il Ministero della sanita' contribuire alle spese di gestione, oltre che con la fornitura dei medicinali, anche contributi annuo che nona meta' delle spese di gestione per quello obbligatori.
Le modalita' di funzionamento, la misura del contributo, il numero dei dispensari, sono stabiliti per convenzione fra il Ministero della sanita' e gli enti interessati. Per i dispensari obbligatori, quando manchi il consenso del Comune sulla misura del contributo, questo sara' determinato con decreto ministeriale.


Art. 18

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Comma 1

Il dispensario per la cura gratuita delle malattie veneree deve essere, di regola, annesso ad un ospedale, ovvero ad un poliambulatorio o ad altri complessi sanitari e sistematico in locali idonei.
Ogni dispensario deve comprendere sale di attesa, una sala di visita medica, una sala di medicazione e locali per i servizi igienici.
I dispensari dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti devono, inoltre, disporre di un ambiente per la direzione e di altro per lo schedario per l'inchiesta epidemiologica e le indagini diagnostiche.
Detti locali debbono essere riconosciuti idonei sia dal punto di vista igienico e funzionale, sia da quello del altezza di metri 1.60, impermeabile e lavabile: angoli sporgenti e rientranti arrotondati, vasistas o altri mezzi di aereazione alle finestre.
La corrispondenza dei requisiti circa il numero, la capacita', la distribuzione dei locali, l'arredamento, la attrezzatura occorrente per la diagnosi e il trattamento curativo dalle malattie veneree e dermoparassitarie deve essere esplicitamente attestata dal medico provinciale. L'attestazione di cui al precedente comma deve fare parte dei documenti indispensabili ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1956 n. 837.
Tutti i dispensari, da qualsiasi ente dipendano, debbono essere dotati dei seguenti stampati, di tipo conforme ai modelli approvati dal Ministero, della sanita':
a) registro del servizio giornaliero sul quale devono essere trascritte giornalmente, e per ogni nuovo infermo, la diagnosi e lo stato di infermita', le cure e gli interventi praticati, le prescrizioni terapeutiche ed i medicinali somministrati ed ogni altra notizia per lo aggiornamento della scheda individualle;
b) scheda individuale nella quale devono riportarsi le generalita', l'eta', la professione, lo stato civile, la composizione della famiglia la diagnosi della malattia accertata, le giornate di frequenza al dispensario, l'andamento clinico e sierologico dell'affezione, la terapia praticata;
c) moduli per la denunzia delle malattie veneree a norma dell'art. 5 della, legge 25 luglio 1956, n. 837;
d) rubriche, registri e moduli per le persone rivisitate per la statistica giornaliera dei nuovi casi, per gli esami di laboratorio, per la terapia, per il servizio sociale, conformi i modelli approvati dal Ministero;
e) un registro inventario dei mobili e dello strumentario;
f) un registro di carico e scarico dei medicinali;
g) moduli per il resoconto statistico semestrale ed annuale delle persone visitate e curate.


Art. 19

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Comma 1

Il personale addetto al dispensario deve essere costituito almeno da:
a) Un medico direttore specializzato in dermosifilopatia, nominato a norma dell'art. 13, della legge 25 luglio 1956, n. 837;
b) un'assistente sanitaria visitatrice;
c) un'infermiera;
d) un inserviente le cui mansioni possono essere disimpegnate da, un salariato comunale.
Al direttore del dispensario e' consentito il libero esercizio professionale, purche' esercitato fuori dallo ambito del dispensario.


Art. 20

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Comma 1

Il dispensario deve essere aperto tutti i giorni almeno per tre ore alla mattina e per due ore il pomeriggio.
I dispensari prestano gratuitamente l'opera, a tutti i malati che vi accedono, devono curare anche le dermatosi parassitarie e devono costituire dei centri di profilassi e di propaganda.
I dispensari siti nelle citta' marittime, sprovviste, degli appositi dispensari di cui all'art. 11 della legge 25 luglio 1956, n. 837, devono prestare gratuitamente la propria opera agli equipaggi della, marina mercantile appartenenti a qualunque nazionalita', ai sensi del regio decreto 11 aprile 1926, n. 1133, che approva e rende esecutiva, in Italia, la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1 dicembre 1924 per la profilassi e la cura delle malattie veneree al personale della marina, mercantile.


Art. 21

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Comma 1

Il direttore e' tenuto a:
a) praticare, le visite e le cure agli ammalati;
b) prescrivere agli infermi i mezzi e le modalita' per prevenire, la diffusione del contagio venereo;
c) rilasciare gratuitamente, a richiesta, certificati di malattia e di guarigione;
d) eseguire i comuni accertamenti microscopici per la diagnosi delle malattie veneree e dermoparassitarie sugli infermi che frequentano il dispensario servendosi, per ogni altra indagine che non puo' essere praticata, nel dispensario della Sezione micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
e) attendere alla profilassi sociale delle malattie veneree impartendo le necessarie istruzioni all'assistente sanitaria visitatrice;
f) svolgere propaganda per la prevenzione delle predette malattie anche mediante conferenze, presso le istituzioni giovanili e le, collettivita' in genere;
g) curare che siano tenute al corrente, le prescritte registrazioni;
h) effettuare, senza diritto di ulteriori compensi, nei casi previsti dagli articoli 27 e 29 del presente regolamento, le visite e la cura dei detenuti; in tale compito, tuttavia, puo' essere sostituito da altro specialista addetto al dispensario.


Art. 22

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Comma 1

L'assistente sanitaria visitatrice coadiuva il direttore nel servizio del dispensario ed attende principalmente alle ricerche epidemiologiche. Per ogni caso di malattia venerea accertata in persone contagiate e per ogni caso di malattia venerea con manifestazioni contagiose in atto riscontrata in qualsiasi persona, esegue prontamente gli accertamenti epidermologici necessari per individuare la sorgente d'intenzione e per conoscere - quando trattasi di coniugati se sia stato contagiato il coniuge o trasmessa l'infezione ai figli.
In casi particolari e per motivi di opportunita' la ricerca epidermatologica, a richiesta del direttore del dispensario, puo' essere affidata ad una delle assistenti sanitarie visitatrici in servizio presso il Comune o altro ente.
Detti enti sono tenuti ad aderire alla richiesta.


Art. 23

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Comma 1

L'infermiera appronta lo strumentario, assiste il sanitario nelle visite e nelle, cure, disciplina l'accesso del pubblico, vigila sulla pulizia dei locali e tiene aggiornati i registri e le schede di cui all'art. 18 del presente regolamento.


Art. 24

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Comma 1

L'istituzione e l'esercizio di dispensari antivenerei da parte di enti diversi dai Comuni e dalle cliniche universitarie e dermosifilopatiche, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 ed all'art. 11 della legge 25 luglio 1956, numero 837, e' subordinata all'osservanza di tutte le norme previste per i dispensari comunali antivenerei.
In apposite convenzioni saranno stabilite di volta, in volta, in rapporto alle necessita', le norme concernenti i locali, il personale e l'orario del funzionamento dispensarie, consultori dell'O.N.M.I. e degli ambulatori istituiti presso gli enti di previdenza ed assistenza a carattere nazionale.


Art. 25

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Comma 1

Nei Comuni ove non esistono dispensari antivenerei il medico condotto deve visitare e curare. gratuitamente in ambulatorio chiunque sia affetto la malattia venerea.
A tal fine saranno messi a sua disposizione:
a) i mezzi occorrenti per; prelevare ed inviare ai La bara tori provinciali di igiene e profilassi materiali patologici ai fini delle analisi di competenza;
b) i medicinali necessari alle cure;
c) le schede ed i moduli conformi a quelli predisposti dal Ministro della sanita';
d) il registro di cui al terzo comma dell'art. 12 del presente regolamento.
Alla fine di ciascun anno il medico condotto invia all'Ufficio del medico provinciale un dettagliato rapporto sull'attivita' svolta nel settore antivenereo.
Il medico, provinciale formula le proposte del caso, dai fini della assegnazione di premi ai sanitari particolarmente meritevoli per l'attivita' svolta nel settore


Comma 2

Capo II - Dispensari annessi agli Istituti di prevenzione di pena

Art. 26

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Comma 1

Negli Istituti di prevenzione e di pena con capienza complessiva, non inferiore, a 500 detenuti sono istituiti ambulatori antivenerei con personale tecnico e la occorrente attrezzatura per l'accertamento diagnostico - clinico e la terapia delle malattie veneree nei detenuti.
Le relative spese di gestione sono a carico del Ministro della sanita'.
La direzione dell'ambulatorio e' conferita a specialista dermosifilografo.
Gli ambulatori suddetti osservano in quanto applicabili, le norme previste per i dispensari antivenerei


Art. 27

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Comma 1

Negli altri stabilimenti carcerari la profilassi e la terapia delle malattie veneree sono svolte dai sanitari del dispensario antivenereo comunale vicino per sede.
I medicinali specifici occorrenti sono forniti gratuitamente dal Ministero della Sanita'.
Allorche' particolari condizioni cliniche e profilattiche lo richiedano, il medico provinciale puo' segnalare al Ministro di grazia e giustizia l'opportunita' di trasferire in sedi piu' adatte e organizzate per le cure i detenuti da malattie veneree.


Art. 28

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Comma 1

Gli accertamenti diagnostici e le terapie antiveneree praticate su detenuti vengono trascritti Sulla stessa, scheda tipo di cui alla lettera b) dell'art. 18.
Detta scheda non deve recare indicazione alcuna sullo stato di detenzione del malato. E' redatta in duplice copia una delle due copie e' consegnata al detenuto all'atto della sua dimissione dalla casa di pena, agli effetti della prosecuzione della cura.


Art. 29

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Comma 1

Le norme di cui ai precedenti articoli 26, 27 e 28 si applicano anche agli Istituti per la rieducazione dei minorenni ed ai minorenni ricoverati in tali Istituti.


Comma 2

Capo III - Istituzioni per il ricovero degli infermi affetti da malattie veneree

Art. 30

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Comma 1

Gli ospedali generali e le cliniche dermosifilopatiche devono ricoverare gli infermi affetti da malattie veneree.
Le spese di degenza, limitatamente al periodo in cui la malattia e' contagiosa, a carico dello Stato, tranne che il ricovero avvenga in istituti ospedalieri aventi tra loro fini statutari la cura gratuita delle malattie veneree e salvo che il relativo onere faccia carico per legge, per regolamento, per statuto, o in forza di convenzione, ad altri enti od istituti.
Le spese per ricoveri di cui al comma precedentemente gravano sul bilancio del Ministero della sanita' e non possono superare quelle stabilite per gli ammalati non abbienti ricoverati in corsia comune.
Il Ministero della sanita' puo' stipulare apposite convenzioni per la istituzione di reparti ospedalieri specializzati per la cura delle malattie veneree.
Dette convenzioni devono stabilire i requisiti dei reparti stessi, le modalita' per il funzionamento, la direzione tecnica, le condizioni di ammissione alla cura e la retta di ospedalita'. Questa non puo' superare le medie fra la retta di medicina e quelle di chirurgia dello stesso ospedale.


Art. 31

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Comma 1

I ricoveri dei malati venerei a carico dello Stato devono essere di norma autorizzati preventivamente, dal medico provinciale.
In caso di ricoveri di urgenza, l'Amministrazione ospedaliere deve darne comunicazione al medico provinciale entro il termine massimo di tre giorni.
La durata di degenza deve essere limitata alla scomparsa delle manifestazioni contagiose e di massima non potra' superare per la infezione treponemica trenta giorni, e per le altre malattie veneree, dieci giorni salvo i casi di comprova necessita', nei quali puo' essere richiesta una proroga al medico provinciale.
Fanno eccezione le gestanti luetiche che ai fini della profilassi prenatale della fine congenita potranno rimanere ricoverate fino all'espletamento del parto senza bisogno dell'autorizzazione di cui al precedente comma


Art. 32

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Comma 2

TITOLO TERZO - Capo I Esami seriologici

Art. 33

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Comma 1

La ricerca sistematica dei casi di sifilide ignorata, a mezzo di esami sierologici tra le persone che richiedono il rilascio di un certificato di sana costituzione fisica o comunque attestante l'idoneita' il fisica e psichica per l'espletamento di una determinata attivita' a norma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, tra le persone che intendano esercitare il baliatico, tra i militari all'inizio del servizio e all'atto dei loro invio in congedo, tra gli aspiranti all'arruolamento volontario nei Corpi militari e militarizzati dello Stato, tra i detenuti i minorenni da rieducare, nonche' tra i nubenti che chiedono l'accertamento del proprio stato di salute, deve essere di regola effettuata: a mezzo di una, reazione standard e con un unico antigene in conformita' delle disposizioni che saranno emanate dal Ministero della santita'.
Nel caso che la suddetta reazione dia un risultato positivo o dubbio, sullo stesso campione di siero devono essere eseguite le altre reazioni secondo le tecniche prescritte dal Ministro della sanita', il prelievo di sangue per i suddetti esami e' effettuato di regola presso l'ambulatorio o dispensario in cui e' fatta la visita del sanitario cime rilascia, il certificato e a mezzo di apposite provette a vuoto sterilizzate e munite preferibilmente di ago individuale.
Dette provette devono essere fornite per il tramite del laboratorio che eseguira' gli esami sierologici.
Per garantire il segreto, sull'identita' dell'eventuale ammalato i campioni dovranno essere contrassegnati con un numero.
Il Ministero provvedera', trimestralmente alla liquidazione delle spese, a carico dello Stato, per gli esami sierologici predetti in base alle tariffe da stabilire con apposito decreto.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto (con l'art.93, comma 1) che al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e' abrogato il presente articolo.


Art. 34

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Comma 1

Gli esami sierologici del sangue per l'accertamento della due nei confronti dei militari che iniziano il servizio sono eseguiti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero dagli altri
laboratori autorizzati a sensi dell'art. 38 del presente regolamento.
L'autorita' militare, competente comunica tempestivamente
all'Ufficio del medico provinciale il calendario delle operazioni di leva, nonche' tutte le altre notizie relative a richiami alle armi, comunque ritenute utili per l'organizzazione ed attuazione del servizio.
Gli elenchi nominativi delle persone aventi obblighi di leva, o richiamati alle armi, sono preventivamente trasmessi all'ufficio del medico provinciale e all'ufficiale sanitario competenti per territorio cura dei Comuni di appartenenza di dette, persone.
L'ufficiale sanitario provvede al prelievo dei campioni di sangue prima, ovvero all'atto che la persona chiamata alle armi viene sottoposta alla visita di leva; provvede quindi comunicare all'interessato il risultato dell'esame.
Il militare inviato in congedo all'atto della della presentazione al sindaco del Comune deve esibire un certificato di eseguito accertamento sierologico per la lue rilasciato dall'ufficiale sanitario, di data non anteriore a tre mesi, ovvero dall'autorita'; militare nel caso in cui l'interessato stato sottoposto a provvedimento medico legale di riforma.
Tali certificati sono completamente gratuiti.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto (con l'art.93, comma 1) che al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e' abrogato il presente articolo.


Art. 35

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Comma 1

All'atto della visita di idoneita' per l'arruolamento volontario nei Corpi militari e militarizzati dello Stato l'aspirante deve essere sottoposto ad esame sierologico sul sangue per l'accertamento della lue.
I suddetti esami saranno, di regola, eseguiti dai Labaratori provinciali di igiene e profilassi, su richiesta dei rispettivi Comandi e d'intesa con il medico provinciale.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto (con l'art.93, comma 1) che al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e' abrogato il presente articolo.


Art. 36

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Comma 1

Gli esami sierologici del sangue per l'accertamento della lue nei confronti dei detenuti sono eseguiti su proposta del medico addetto al servizio antivenereo.
Essi sono effettuati di regola, presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi su campioni di sangue prelevati dai medici dell'istituto di pena, previa intesa col direttore della Sezione medica del laboratorio medesimo, ai fini della tempestiva esecuzione degli esami.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto (con l'art.93, comma 1) che al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e' abrogato il presente articolo.


Comma 2

Capo II - Laboratori autorizzati

Art. 37

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Comma 1

Gli istituti ed i laboratori pubblici e privati che, ai termini dell'art 16 della legge, intendano essere autorizzati ad eseguire esami sierologici e gli altri accertamenti relativi alle malattie veneree, devono avanzare istanza al Ministero della sanita', tramite l'Ufficio, dei medico provinciale che provvede, all'inoltro della istanza medesima previo parere del Consiglio provinciale di sanita'.
L'istanza dovra' indicare:
1) a denominazione e la sede dell'istituto o laboratorio;
2) gli esami si intendono eseguire;
3) le apparecchiature e le attrezzature che vengono destinate agli esami predetti.
Alla istanza stessa devono essere allegati:
a) una documentazione diretta a comprovare la preparazione tecnica del personale cui e' demandata l'esecuzione degli esami e degli accertamenti;
b) una dichiarazione con la quale il direttore dello istituto o laboratorio si impegna alla osservanza, delle direttive del Ministero della sanita', sia per il numero ed il tipo delle ricerche diagnostiche di laboratorio, sia per le metodiche ad esse relative, e accetta le tariffe stabilite.


Art. 38

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Comma 1

I Laboratori provinciali di igiene e profilassi - Sezione medico micrografica, il Laboratorio centrale di igiene e profilassi delle ferrovie dello Stato, quelli annessi alle Cliniche universitarie e agli Istituti universitari di igiene, di microbiologia e di patologia agli ospedali di prima e seconda categoria, ai dispensari comunali per la diagnosi e la cura delle malattie veneree possono eseguire, senza l'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, gli esami sierologici e gli altri accertamenti di laboratorio relativi alle malattie i veneree.


Comma 2

TITOLO QUARTO - Capo I Commissione consultiva di coordinamento e disciplina della lotta contro le malattie veneree

Art. 39

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Comma 1

E' istituita presso il Ministero della sanita' una speciale Commissione tecnica permanente con il compito:
a) di dare parere sulla standardizzazione degli esami sierologici per la ricerca sistematica della lue;
b) di promuovere e di coordinare le iniziative di associazioni e di enti pubblici e privati si quanto concerne la profilassi e la cura delle malattie dermoveneree e della lebbra;
c) di dare direttive circa l'educazione sanitaria nei confronti del pericolo venereo;
d) di esaminare proposte per l'istituzione di servizi integrativi antivenerei;
e) di suggerire i medicinali piu' idonei per la cura delle malattie veneree da fornire gratuitamente ai dispensari;
f) di proporre schemi di cura;
g) di dare parere e formulare proposte per la concessione di sussidi e di premi ad enti, ai medici condotti, a sanitari e a funzionari meritevoli di particolari riconoscimento per l'attivita' spiegata nella lotta contro le malattie veneree;
h) di dare infine il proprio parere su tutto quanta concerne la profilassi e la cura delle malattie dermoveneree e l'organizzazione dei servizi relativi ogni qualvolta ne sia richiesto il parere del Ministero della sanita'.
Detta Commissione e' presieduta dal direttore generale dei servizi di medicina sociale ed e' composta da altri due funzionari del Ministero della sanita' con qualifica, non inferiore a direttore di divisione o equiparato, da un professore titolare di cattedra di clinico dermosifilopatica, da un professore titolare di cattedra di igiene, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante medico per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa e del lavoro e della previdenza sociale, da un esperto dell'Istituto superiore di sanita' particolarmente competente in sierologia, da un ispettore dermosifilografo, da un direttore di dispensario antivenereo, da un ufficiale sanitario capo ufficio di igiene e da un rappresentante dell'Ordine dei medici.
Presiede in caso di assenza o di impedimento del presidente, il piu' anziano dei funzionari del Ministro della sanita'.
Esplica le funzioni di segretario, un funzionario di carriera direttiva del Ministero della sanita'.
Ai componenti della Commissione sara' corrisposto, per ciascuna seduta un gettone di presenza, nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.


Comma 2

CAPO II - Corsi di aggiornamento - Educazione sanitaria

Art. 40

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Comma 1

Il Ministero della sanita' indice periodicamente corsi di aggiornamento clinico-diagnostico e terapeutico nel settore venereologico per medici condotti e ufficiali sanitari ed in genere per sanitari addetti alle istituzioni antiveneree.
Analoghi corsi periodici, di aggiornamento nel settore diagnostico di laboratorio delle malattie, veneree sono indetti per il personale medico dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Le spese relative ai corsi predetti fanno carico al bilancio del Ministero della sanita'.


Art. 41

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Comma 1

Chiunque intenda realizzare iniziative di educazione sanitaria nei confronti del pericolo venereo e' tenuto a darne, notizia il Ministero della sanita'.
E' vietato ai sensi dell'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ogni forma di richiamo pubblicitario relativo a rimedi, durata e metodi di cura per le affezioni veneree e sessuali in genere.
I contravventori sono puniti a norma di legge


Comma 2

CAPO III - Segreto d'ufficio

Art. 42

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Comma 1

Gli enti, le istituzioni e i laboratori che provvedono alle consultazioni, agli accertamenti e alla cura delle malattie previste, dall'art. 1 della legge, sono tenuti alla osservazione di ogni possibile cautela per assicurare il segreto professionale e di ufficio sulla identita' del malato.


Comma 2

CAPO IV - Norme transitorie

Art. 43

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Comma 1

Agli ispettori dermosifilografi provinciali, che a seguito di pubblico; concorso sono in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, puo' eccezionalmente essere consentito di risiedere fino allo scadere del quinquennio, di nomina in Province diverse da quella, per la quale la nomina fu conferita.


Art. 44

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Comma 1

L'espletamento dei concorsi ai posti di medico del dispensario comunale e' disciplinato dai regolamenti previsti dall'art. 13 della legge in conformita' alle nomine vigenti per i concorsi a posti di medico degli uffici sanitari comunali.
Con i regolamenti medesimi, da emanarsi non oltre un anno dall'entrata, in vigore delle presenti norme, e' stabilito l'organico del personale del dispensario e il relativo trattamento economico, l'uno e l'altro da stabilire contemporaneo le esigenze della profilassi e della cura delle malattie venere con le possibilita' finanziarie dei Comuni.


Art. 45

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Comma 1

Effettuato l'inquadramento dei medici aventi i requisiti previsti dai primo comma, dell'art. 22 della legge l'espletamento del primo concorso a posti di medico del dispensario comunale per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree, eventualmente rimasti vacanti, dovra' iniziarsi entro sei mesi dall'approvazione del regolamento comunale che disciplina lo svolgimento del concorso medesimo.