Dopo la lettera d) dell'art. 17 del regolamento generale, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, nel nuovo testo recato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 550, viene aggiunto il seguente comma:
"E in facolta' dell'Amministrazione di ridurre le percentuali di cui sopra fino al 50% del loro ammontare qualora l'incasso delle lotterie e la disponibilita' del fondo di riserva rendano opportuna e possibile tale riduzione".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.