Sulle merci importate dagli Stati membri della Comunita' economica europea sono riscossi i dazi doganali applicati al 1° gennaio 1957, ridotti del 10%.
Per usufruire di tale riduzione daziaria le spedizioni debbono essere accompagnate dal "certificato per la circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformita' alla Decisione adottata il 4 dicembre 1958 dalla Commissione della Comunita' economica europea, riprodotta in allegato al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per le merci importate nelle condizioni di cui all'articolo 1 sono tuttavia riscossi i dazi entrati in vigore dopo il 1 gennaio 1957 qualora questi ultimi risultino inferiori a quelli applicati a tale data, ridotti del 10%.
Art. 3
#Comma 1
Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei che mantengono delle relazioni particolari con il Belgio, la Francia ed i Paesi Bassi, associati alla Comunita' economica europea, sono riscossi i dazi doganali nella misura stabilita dai precedenti articoli 1 e 2, a condizione che le merci stesse siano accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorita' dei Paesi e Territori di esportazione e risultino spedite dall'origine con destinazione diretta per l'Italia.
Art. 4
#Comma 1
I dazi ridotti secondo la percentuale indicata nell'articolo 1, sono arrotondati in difetto alla prima cifra decimale.
Art. 5
#Comma 1
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1958, n. 81, concernenti il regime daziario applicabile ad alcuni prodotti siderurgici.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio