La numerazione, la denominazione delle merci, le note e i dazi di cui all'allegata tabella sostituiscono, a decorrere dal 10 febbraio 1958, la numerazione di tariffa e di statistica, la denominazione delle merci, i dazi generali e, salvo quanto disposto al successivo art. 3, i dazi stabiliti con le norme temporanee, per le voci n. 261-a, b, c, n. 265-a, b, n. 266-a, b, da n. 875 a n. 896 incluse, nonche' le note generali da n. 1 a n. 12 incluse, n. 14 e n. 15 del capitolo LXXIII della tariffa dei dazi doganali di importazione, attualmente in vigore in virtu' dei decreti Presidenziali 7 luglio 1950, n. 442, 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni.
Restano fermi il regime daziario convenzionato mediante accordi stipulati con altri Paesi e le riduzioni per tali dazi tuttora applicabili in base all'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, continuera' ad essere applicata per i dazi riportati nell'unita' tabella per le voci 27.03-b; 27.05; 73.01-a (nota); 73.02-b; 73.02-d; 73.02-e-2-beta; 73.02-f-2; 73.02-h; 73.02-ij; 73.04-a; 73.04-b; 73.05-a; 73.07-c; 73.11-a-2-beta; 73.11-a-3-beta; 73.15-a-2; 73.15-a-4-alfa-III-bb; 73.15-a-4-gamma-II-bb; 73.15-b-2; 73.15-b-4-alfa-II-bb; 73.15-b-4-gamma-I-bb-B.
Art. 3
#Comma 1
A decorrere dal 10 febbraio 1958 sono abrogati i dazi di cui ai decreti Ministeriali 3 dicembre 1955, 2 febbraio 1957, 16 aprile 1957 e 8 giugno 1957.
Dalla stessa data i minerali di ferro o di manganese, i rottami e gli altri prodotti carbosiderurgici formanti oggetto del mercato comune, che risultano precisati con la sigla "C" apposta a fianco di essi nell'unita tabella, importati dagli altri Paesi membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera, pratica rilasciato dalle autorita' doganali dei rispettivi Paesi, sono ammessi in esenzione da dazio; e gli stessi prodotti, importati da detti Paesi senza certificato di libera pratica o da Paesi estranei alla predetta Comunita', sono sottoposti al dazio indicato nell'unita tabella a fianco di ciascun prodotto.
Art. 4
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 9 febbraio 1960, il ferro-manganese carburato e i sottoindicati semi-prodotti e prodotti di acciaio inossidabile che formano oggetto del mercato comune, provenienti con certificato di libera pratica dagli altri Paesi membri della Comunita', ma che non risultino originari di detti Paesi in base alla presentazione di certificato di origine rilasciato dalle autorita' competenti nelle forme prescritte, saranno sottoposti a dazio sul valore nella misura di seguito indicata:
a) 5% per il ferro-manganese carburato di provenienza dalla Francia; 6% per il ferro-manganese carburato di provenienza dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda;
b) 1% per i blumi, le billette, le bramme e i bidoni, altri, non placcati, per i larghi piatti non placcati, per la vergella, le barre e i profilati non forati, laminati o estrusi a caldo, non placcati, di provenienza dalla Francia;
c) 3% per gli sbozzi in rotoli per lamiere, anche placcati, di provenienza dalla Francia;
d) 4% per tutti i semi-prodotti e prodotti di acciaio inossidabile, ad esclusione soltanto dei profilati forati, di provenienza dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda.
Art. 5
#Comma 1
Il regime daziario di cui agli articoli 2 e 3 del decreto Presidenziale 13 dicembre 1957, n. 1175, resta applicabile, a non oltre la data di scadenza ivi stabilita, per le ghise ematiti da affinazione, greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse (voce ex 73.01-a-1), per le ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce 73.01-c-1), per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio (voce 73.08-a-1), per le lamiere magnetiche, aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci 73.13-a-1; 73.15-b-6-alfa-I), con l'osservanza delle modalita' e limitazioni previste dallo stesso provvedimento.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.