DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione.

Numero 453 Anno 1950 GU 13.07.1950 Codice 050U0453

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-07-08;453

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

In via temporanea, ed in ogni caso fino a non oltre il 15 luglio 1951, la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e' applicata secondo le disposizioni di cui appresso.


Art. 2

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Comma 1

I dazi ad valorem previsti nella tariffa generale in misura superiore all'11 % sono stabiliti in un importo pari all'aliquota medesima, aumentata della meta' della differenza fra il dazio previsto nella tariffa generale e la predetta aliquota dell'11 %.
Nella applicazione dei dazi, come sopra determinati, si trascurano le frazioni non superiori a 50 centesimi e si calcolano per un intero quelle superiori a detto limite.
Nei casi in cui la tariffa prevede dazi misti, specifici e ad valorem, ovvero dazi ad valorem integrati da un dazio specifico, indicante la riscossione minima da operarsi per ogni unita' o per ogni chilogrammo di merce, detti dazi specifici sono applicati in misura tale che, rispetto ai dazi previsti nella tariffa generale, rimangano nello stesso rapporto dei dazi ad valorem, calcolati come al primo comma del presente articolo, rispetto ai dazi di tariffa generale.


Art. 3

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Comma 1

I criteri di cui al precedente articolo non si applicano:
a) per le merci comprese nei capitoli 9 (caffe', te' e spezie), 17 (zuccheri e prodotti di zucchero), 41 (pellicce e lavori di pellicceria) e 71 (pietre preziose, metalli preziosi e gioielleria) della tariffa generale, alle quali si applicano, integralmente, i dazi previsti dalla tariffa medesima od i dazi per esse convenzionati o, al caso, quelli previsti nella tabella di cui al comma seguente;
b) per le merci comprese nella tabella allegata, firmata dal Ministro per le finanze, alle quali si applicano i dazi ivi stabiliti;
c) per le merci previste dagli accordi tariffari in vigore, alle quali si applicano i dazi pattuiti coi predetti accordi, sempre che nella tabella di cui alla lettera b) non siano stabiliti, per le stesse merci, dazi piu' favorevoli di quelli convenzionati.


Art. 4

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Comma 1

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono temporaneamente aggiunte, fino a non oltre il 15 luglio 1951, le seguenti disposizioni:
sub 108 b-1: la fecola di patate, destinata alla fabbricazione della destrina, delle colle e degli appretti o bozzine a base di fecola, e' ammessa al dazio ridotto del 20 % sul valore nei limiti di un contingente di quintali 25 mila annui;
sub 108 b-2: la fecola di manioca destinata alla fabbricazione della tapioca e' ammessa al dazio ridotto del 10 % sul valore nei limiti di un contingente di quintali duemila annui;
sub 112 b: le barbabietole da zucchero disseccate, in fettuccia o macinate, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe' sono ammesse in esenzione da dazio;
sub 113 b: le radiche di cicoria, disseccate anche tagliate, ma non torrefatte, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe', sono ammesse in esenzione da dazio;
sub 833 b-2: i tubi capillari di vetro neutro, destinati alla fabbricazione dei termometri, sono ammessi al dazio ridotto del 10 % sul valore.
Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, le agevolazioni daziarie, previste ai paragrafi 1 e 2 della nota inserita alla voce 663 della tariffa generale, per i linters di cotone destinati alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, sono temporaneamente accordate senza limite di contingenti.
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono subordinate all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Ministro per le finanze.


Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.