A decorrere dal 1 gennaio 1958:
a) e' elevato a quintali 30.000 il contingente annuo delle biglie di vetro (voce della tariffa doganale ex 833-a-1), ammesso a dazio ridotto se destinato alla fabbricazione delle fibre di vetro, di cui ai decreti Presidenziali 25 maggio 1954, n. 253 e 18 aprile 1957, n. 219;
b) e' elevato a quintali 100.000 il contingente annuo della caseina (voce di tariffa ex 442), ammesso in esenzione daziaria se destinato alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui al decreto Presidenziale 31 gennaio 1951, n. 23.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono prorogate, dal 1 gennaio a non oltre il 30 giugno 1958, le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici, importati in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dello acciaio, di cui all'art. 3, lettera b), numeri 1), 2), e 3), e all'art. 5 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, con le modificazioni e le aggiunte di cui all'articolo 3, lettere a) e o) del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219, e al secondo comma dell'art. 2 del decreto Presidenziale 11 luglio 1957, n. 519.
Art. 3
#Comma 1
Le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-1 della Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e voci ex 891-a-1-beta, gamma; ex 891-a-3-gamma-II, III; ex 891-b-1-beta, gamma; ex 891-b-3-gamma-II, III della tariffa doganale italiana), importate in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, saranno ammessi, dal 1 gennaio a non oltre il 30 giugno 1958, in esenzione dal dazio doganale nei limiti di un contingente di tonnellate 1700, ed al dazio del 6% sul valore nei limiti di un ulteriore contingente di tonnellate 600, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 4
#Comma 1
E' prorogata, dal 1 gennaio a non oltre il 31 dicembre 1958, la riduzione al 12% del dazio sul valore per le macchine rotative a rotocalco per la stampa dei giornali o di altre pubblicazioni periodiche voce di tariffa ex 1097-e), di cui al decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11.
Art. 5
#Comma 1
Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, e' apportata la seguente aggiunta:
Numero e lettera della tariffa
DENOMINAZIONE DELLE MERCI
Dazio sul valore %
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.