DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1175/1957 - Proroga di alcune agevolazioni daziarie e nuove modificazioni alle norme temporanee per l...

Proroga di alcune agevolazioni daziarie e nuove modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa.

Numero 1175 Anno 1957 GU 16.12.1957 Codice 057U1175

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-13;1175

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 gennaio 1958:
a) e' elevato a quintali 30.000 il contingente annuo delle biglie di vetro (voce della tariffa doganale ex 833-a-1), ammesso a dazio ridotto se destinato alla fabbricazione delle fibre di vetro, di cui ai decreti Presidenziali 25 maggio 1954, n. 253 e 18 aprile 1957, n. 219;
b) e' elevato a quintali 100.000 il contingente annuo della caseina (voce di tariffa ex 442), ammesso in esenzione daziaria se destinato alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui al decreto Presidenziale 31 gennaio 1951, n. 23.


Art. 2

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Comma 1

Sono prorogate, dal 1 gennaio a non oltre il 30 giugno 1958, le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici, importati in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dello acciaio, di cui all'art. 3, lettera b), numeri 1), 2), e 3), e all'art. 5 del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, con le modificazioni e le aggiunte di cui all'articolo 3, lettere a) e o) del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219, e al secondo comma dell'art. 2 del decreto Presidenziale 11 luglio 1957, n. 519.


Art. 3

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Comma 1

Le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-1 della Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e voci ex 891-a-1-beta, gamma; ex 891-a-3-gamma-II, III; ex 891-b-1-beta, gamma; ex 891-b-3-gamma-II, III della tariffa doganale italiana), importate in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, saranno ammessi, dal 1 gennaio a non oltre il 30 giugno 1958, in esenzione dal dazio doganale nei limiti di un contingente di tonnellate 1700, ed al dazio del 6% sul valore nei limiti di un ulteriore contingente di tonnellate 600, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.


Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.