DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Proroga delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale con alcune aggiunte e modificazioni.

Numero 657 Anno 1956 GU 14.07.1956 Codice 056U0657

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-12;657

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite col decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, in vigore alla data del presente decreto, sono prorogate, con le nuove aggiunte e le modificazioni di cui alle allegate tabelle (A e B) firmate dal Ministro per le finanze, a non oltre il 14 luglio 1957, ad eccezione delle disposizioni previste nei decreti Presidenziali 8 agosto 1955, n. 695, 23 dicembre 1955, n. 1279, 8 maggio 1956, n. 481, e nell'articolo 5 del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, che restano applicabili a non oltre le rispettive date di scadenza stabilite in tali provvedimenti, e ad eccezione di quanto stabilito ai successivi articoli 2 e 3.


Art. 2

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Comma 1

E' prorogata a non oltre il 31 dicembre 1956 la sospensione dell'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01-A-C della Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio) di cui all'art. 3 del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482.


Art. 3

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Comma 1

Dal 1 luglio 1956 a non oltre il 31 dicembre 1956 saranno applicati:
a) per i prodotti sottoindicati, importati in Italia dagli altri Paesi membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificati di libera pratica rilasciati dalle Autorita' doganali dei rispettivi Paesi:
1) la sospensione dei dazi doganali per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce 73.08-A-I della predetta Nomenclatura);
2) il dazio doganale nella misura del 5,50% sul valore per la vergella bimetallica detta "Copperweld", formata di rame su nucleo di acciaio prevalente in peso (voce ex 73-10-D-I-a della predetta Nomenclatura);
b) per i prodotti sottoindicati, importati da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio:
1) la sospensione dei dazi doganali per la ghisa greggia ematite da affinazione, in lingotti, pani, salmoni o masse (voce ex 73.01-A della predetta Nomenclatura, e voce ex 875-a-c della tariffa italiana dei dazi doganali di importazione), sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;
2) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise greggie in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce 73.01-C-I della predetta Nomenclatura, e voce ex 875-c della tariffa italiana);
3) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 45.000 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce 73.08-A-I della predetta Nomenclatura, e voci ex 891-a-i; a-3-gamma - della tariffa italiana);
4) il dazio doganale nella misura del 10% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 600 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per la vergella bimetallica, detta "Copperweld", formata di rame su nucleo di acciaio prevalente in peso (voce ex 73.10-D-I-a della predetta Nomenclatura, e voce ex 885-c-3 della tariffa italiana);
c) la sospensione dei dazi doganali per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt, importate da qualsiasi Paese (voci 73.13-A-I; 73.15-BVI-a-1 della predetta Nomenclatura, e voci ex 891-a-1 beta-gamma; a-3-gamma-II-III; b-1-beta-gamma; b-3-gamma-II-III della tariffa italiana).


Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

Si considera come ghisa ematite da affinazione quella che contiene in peso fino a 1,5% di silicio e piu' di 1,5% fino a 6% di manganese.


Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.