Dal 1 gennaio 1956 a non oltre il 30 giugno 1956:
a) il dazio doganale sulle ghise allo stato greggio (in lingotti, pani, salmoni o masse), contenenti in peso da 0,3 fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5 fino a 1% inclusi di vanadio (voce ex 875 c) si applica nella misura dell'1% sul valore;
b) il dazio doganale sugli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio non legato comune e di acciaio non legato altro, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce ex 891-a-1-2), si applica nella misura del 3% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 45.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;
c) il dazio doganale sulla vergella bimetallica formata di rame sul nucleo di acciaio prevalente in peso, detta "Copperweld" (voce ex 885-c-3) si applica nella misura del 10% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 600, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dal 10 gennaio 1956 a non oltre il 30 giugno 1956, e' sospesa l'applicazione del dazio doganale sugli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce 73.08-A-I della Nomenclatura doganale della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio) importati in Italia dagli altri Paesi membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e scortati da certificato di libera pratica i rilasciato dalle Autorita' doganali dei rispettivi Paesi.
Art. 3
#Comma 1
Dal 1 aprile 1956 fino a non oltre il 14 luglio 1956, e sospesa l'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01-A-C della Nomenclatura doganale della Comunita Europea del Carbone e dell'Acciaio) importate in Italia dagli altri Paesi membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e scortate da certificato di libera pratica rilasciato dalle Autorita' doganali dei rispettivi Paesi. (2)((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 12 luglio 1956, n.657 ha disposto (con l'art. 2) che " E' prorogata a non oltre il 31 dicembre 1956 la sospensione dell'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01-A-C della Nomenclatura doganale della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio) di cui all'art. 3 del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482. "
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 11 luglio 1957, n.519 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che " Dal 1 luglio 1957 a non oltre il 9 febbraio 1958 sono prorogate le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici importati dagli altri Paesi membri della predetta Comunita', di cui all'art. 3 del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, all'art. 3."
Art. 4
#Comma 1
Il dazio doganale sulla vergella bimetallica formata di rame su nucleo di acciaio prevalente in peso, detta "Copperweld" (voce ex 73.10-D-I-a della Nomenclatura doganale della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio), importata in Italia dagli altri Paesi membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e scortata da certificato di libera pratica rilasciato dalle Autorita' doganali dei rispettivi Paesi, si applica nella misura del 7% sul valore dal 1 gennaio 1956 fino al 30 aprile 1956 e nella misura del 5,50% sul valore a decorrere dal 1 maggio 1956 fino a non oltre il 30 giugno 1956.
Art. 5
#Comma 1
Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
a) e sospesa, fino a non oltre il 30 novembre 1956, l'applicazione del dazio doganale sugli oli di semi (voce ex 139), destinati alla industria del pesce conservato;(3)((4))
b) sono ridotti del 50 per cento, fino a non oltre il 30 giugno 1957, i dazi doganali attualmente applicabili sui semi oleosi (voce ex 110), destinati alla produzione di oli per uso alimentare.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito, senza modificazioni, dalla LE 13 febbraio 1957, n. 10 (in G.U. 15/02/1957, n.42) ha disposto (con l'art. 1) che " La sospensione del dazio doganale sugli oli di semi (voce della tariffa doganale ex 139) destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'art. 5, lettera a), del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, e' prorogata dal 1 dicembre 1956 al 30 novembre 1957."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 13 dicembre 1957, n. 1174 ha disposto (con l'art. 3) che "E' prorogata, dal 1 dicembre 1957 a non oltre il 31 dicembre 1958, la sospensione del dazio sugli oli di semi (voce della tariffa doganale ex 139) destinati all'industria dei pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a) del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, gia' prorogata col decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10"
Art. 6
#Comma 1
Alla tabella di cui all'art. 3, lett. b) del decreto Presidenziale luglio 1950, n. 453 e successive aggiunte e modificazioni e' apportata la seguente aggiunta:
Numero e lettera della tariffa
DENOMINAZIONE DELLE MERCI
Dazio sul valore %
256 b
Minerali di boro: altri . . . . . . . . .
esenti
Art. 7
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.