Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, non sara' piu' applicata ai dazi convenzionati per la voce di tariffa 546.
Art. 3
#Comma 1
E' prorogata, dal 1 dicembre 1957 a non oltre il 31 dicembre 1958, la sospensione del dazio sugli oli di semi (voce della tariffa doganale ex 139) destinati all'industria dei pesce conservato, stabilita dall'articolo 5, lettera a) del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, gia' prorogata col decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10.
Art. 4
#Comma 1
Il contingente annuo di tuzia (voce della tariffa doganale ex 981-b), ammesso in esenzione da dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione degli idrosolfiti, e' elevato a quintali 25.000 a decorrere dal 1 gennaio 1958.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.