DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Proroga al 31 dicembre 1958 delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale e proroga al 31 dicembre 1957 o al 9 febbraio 1958 del regime doganale di alcuni prodotti siderurgici.

Numero 519 Anno 1957 GU 12.07.1957 Codice 057U0519

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-11;519

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il regime daziario applicato in virtu' delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e dell'art. 5, dalla lettera b) alla lettera g), del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, nonche' gli altri dazi temporanei e le altre norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa dei dazi di importazione, stabiliti con il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 e con le successive aggiunte e modificazioni, in vigore alla data del presente decreto, sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1958, ad eccezione delle disposizioni previste nel decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, numero 1279, e di quelle previste nel decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10 e nel decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363 (art. 2), convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, che restano applicabili a non oltre le rispettive date di scadenza stabilite in tali provvedimenti, e salvo quanto previsto nel successivo art. 2.


Art. 2

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Comma 1

Sono prorogate, dal 1 luglio a non oltre il 31 dicembre 1957, le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici importati dai Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, di cui all'art. 3, lettera b), numeri 1), 2) e 4), e all'art. 3, lettera e), del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, con le modificazioni e le aggiunte apportate dall'art. 3, lettere b) e c), e dall'art. 4 del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219.
Dal 1 luglio a non oltre il 31 dicembre 1957 il contingente di 60.000 tonnellate per gli sbozzi in rotoli per lamiere (coils), di cui all'art. 3, lettera a), del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219, e' ammesso, con l'osservanza delle stesse norme e condizioni ivi previste, in esenzione da dazio.
Dal 1 luglio 1957 a non oltre il 9 febbraio 1958 sono prorogate le sospensioni e le riduzioni dei dazi doganali per i prodotti siderurgici importati dagli altri Paesi membri della predetta Comunita', di cui all'art. 3 del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482, all'art. 3.
lettera, a), numeri 1) e 2), e all'art. 3, lettera c), del decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 657, con le modificazioni e le aggiunte apportate dall'art. 3, lettera b), del decreto Presidenziale 18 aprile 1957, n. 219.


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.