Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico.
Comma 2
È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15°C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche, con la seguente modificazione:
"All'art. 2 si sostituiscono le parole: "non oltre il 31 dicembre 1958" con le parole: "non oltre il 31 dicembre 1957"".
"All'art. 2 si sostituiscono le parole: "non oltre il 31 dicembre 1958" con le parole: "non oltre il 31 dicembre 1957"".
Comma 3
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 4
Data a Roma, addì 13 febbraio 1957
Comma 5
GRONCHI
Comma 6
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI
- COLOMBO - ZOLI -
CORTESE - MATTARELLA
- COLOMBO - ZOLI -
CORTESE - MATTARELLA
Comma 7
Visto, il Guardasigilli: MORO